Reddito di cittadinanza, incentivo lavoro autonomo: requisiti e istruzioni INPS

Reddito di cittadinanza: dall’INPS le istruzioni per fruire dell’incentivo per il lavoro autonomo, il bonus aggiuntivo per chi apre un’attività. Il riepilogo sui requisiti di accesso e sulle regole della misura, oltre all’identikit delle attività agevolate, è contenuto nella circolare INPS n. 175 del 22 novembre 2021.

Reddito di cittadinanza e lavoro autonomo: dall’INPS le istruzioni per fruire del bonus riconosciuto a chi inizia un’attività imprenditoriale.

Nella circolare numero 175 del 22 novembre 2021 l’Istituto illustra nello specifico tutti i requisiti richiesti per accedervi, oltre a fornire una panoramica sulle attività incentivate. Un quadro che va a completare le prime indicazioni contenute nel precedente messaggio numero 3212 del 24 settembre.

Ad introdurre il beneficio aggiuntivo al Reddito di cittadinanza è stato il decreto legge n. 4/2019, ma la misura ha preso il via solo dopo l’emanazione del decreto ministeriale del 12 febbraio 2021 e, nella pratica, solo il 24 settembre 2021 con l’apertura della procedura per la presentazione della domanda all’INPS.

Dopo aver presentato un’apposita istanza e nel rispetto di specifici requisiti, i beneficiari che iniziano un’attività di lavoro autonomo possono ora ricevere 780 euro mensili per un massimo di 4.680 euro da aggiungere all’assegno già percepito a titolo di sussidio.

Di seguito il quadro generale sui requisiti di accesso e sulle regole per beneficiare di questo contributo extra.

Reddito di cittadinanza, le istruzioni INPS per fruire del bonus per il lavoro autonomo. Regole e requisiti

  • Reddito di cittadinanza e incentivo per il lavoro autonomo: i requisiti di accesso
  • Reddito di cittadinanza e incentivo per il lavoro autonomo: le attività agevolate
  • Reddito di cittadinanza e incentivo al lavoro autonomo: la domanda
  • Reddito di cittadinanza e incentivo per il lavoro autonomo: il calcolo dell’importo
  • Reddito di cittadinanza e incentivo per il lavoro autonomo: modalità e tempi di pagamento
  • Reddito di cittadinanza e incentivo per il lavoro autonomo: cause di revoca del beneficio
  • Reddito di cittadinanza e per il lavoro autonomo: le verifiche dell’attività

Reddito di cittadinanza e incentivo per il lavoro autonomo: i requisiti di accesso

Il nuovo beneficio addizionale al Reddito di cittadinanza, l’incentivo all’autoimprenditorialità, è ufficialmente operativo dal 24 settembre 2021. Con la circolare numero 175 l’INPS specifica tutte le regole relative alla misura.

A poter richiedere il beneficio individuato dall’articolo 8, comma 4, del DL n. 4/2019, in particolare, sono coloro che rispettano contemporaneamente tutti i requisiti richiesti.

Innanzitutto, i richiedenti devono far parte, al momento della presentazione della domanda di beneficio addizionale, di un nucleo familiare beneficiario di una prestazione di Reddito di cittadinanza in corso di erogazione.

Ad esempio, se la domanda per la prestazione aggiuntiva viene presentata il 10 ottobre 2021, il richiedente deve far necessariamente parte di un nucleo familiare percettore del reddito di cittadinanza per lo stesso mese.

Tant’è vero che, come già precedentemente precisato nel messaggio numero 3212, sono legittimati a presentare la domanda di bonus non solo i richiedenti del Reddito, ma anche i soggetti ricompresi nel nucleo familiare in qualità di meri componenti (escluso il genitore non coniugato e non convivente nel nucleo).

In secondo luogo, i richiedenti devono aver avviato, entro i primi dodici mesi di fruizione del Reddito, un’attività autonoma o di impresa individuale o, ancora, aver sottoscritto una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.

Per una maggiore chiarezza riportano due degli esempi elaborati dall’INPS:

Esempio n. 1: ipotizziamo che la domanda di Reddito sia stata accolta in data 15 gennaio 2021 e che l’inizio attività lavorativa autonoma sia intervenuta in data 20 marzo 2021.
In questo caso il beneficio addizionale viene riconosciuto perché l’attività lavorativa risulta intrapresa nei primi dodici mesi di fruizione del sussidio.

Esempio n. 2: ipotizziamo che la domanda di Reddito sia stata accolta in data 15 settembre 2020 e che l’inizio dell’attività lavorativa autonoma sia intervenuto in data 20 settembre 2021.
Qui il beneficio addizionale non spetta in quanto l’attività lavorativa oggetto di incentivazione non risulta iniziata entro i primi dodici mesi di fruizione del beneficio.

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Reddito di cittadinanza e incentivo per il lavoro autonomo: le attività agevolate

Le attività lavorative per cui viene riconosciuto il beneficio addizionale sono le stesse che danno diritto all’incentivo all’autoimprenditorialità per chi percepisce l’indennità di disoccupazione, il cosiddetto anticipo NASPI.

Si tratta, in sostanza, di quelle indicate all’interno della circolare INPS numero 174 del 23 settembre 2017 , ossia:

  • attività professionale esercitata da liberi professionisti, anche iscritti a casse professionali autonome, in quanto “attività di lavoro autonomo”;
  • attività di impresa individuale commerciale, artigiana o agricola;
  • sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio;
  • costituzione di società unipersonale (S.r.l., S.r.l.s. o S.p.A.) caratterizzata dalla presenza di un unico socio;
  • costituzione o ingresso in società di persone o di capitali (S.n.C o S.a.S o S.r.l.) in analogia a quanto previsto per l’incentivo all’autoimprenditorialità per i lavoratori aventi diritto alla corresponsione della NASPI. Il beneficio addizionale non spetta qualora il richiedente dell’incentivo conferisca meramente apporto in termini di capitale sociale.

L’attività lavorativa oggetto di incentivazione, come anticipato, deve essere iniziata entro e non oltre dodici mesi dall’erogazione della prima mensilità a titolo di Reddito di cittadinanza. Come anche la sottoscrizione della quota di partecipazione alla società cooperativa deve intervenire entro i primi dodici mesi di fruizione del beneficio.

Ugualmente, il beneficio addizionale non spetta quando l’attività sia iniziata prima dell’avvenuto riconoscimento del Reddito di cittadinanza.

Il beneficio, poi, viene riconosciuto per una sola volta quindi non ne hanno diritto coloro che abbiano cessato, nei dodici mesi precedenti la richiesta dello stesso, un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale (o non abbiano sottoscritto una quota di capitale sociale di una cooperativa).

Questo vale anche nel caso in cui ad aver già fruito del beneficio siano i componenti dello stesso nucleo familiare dell’interessato.

Infine, il contributo addizionale non spetta con riferimento a nuclei familiari che abbiano già esaurito la percezione del Reddito di cittadinanza, per superamento del periodo massimo di fruizione o per intervenuta decadenzarevoca o sospensione.

Reddito di cittadinanza e incentivo al lavoro autonomo: la domanda

Come già specificato nel messaggio INPS numero 3212 per vedersi riconoscere il beneficio addizionale è necessario aver comunicato con il modello RdC-Com Esteso” l’avvio dell’attivata entro trenta giorni dal suo inizio.

Solo una volta eseguito questo adempimento sarà possibile inoltrare la domanda tramite i consueti canali (portale INPS, patronati, call center).

Per le attività avviate e regolarmente comunicate, ma per le quali la fruizione del Reddito di cittadinanza sia ancora in corso, deve essere effettuata una nuova comunicazione all’INPS mediante il nuovo schema di modello “Com Esteso”.

Si ricorda, a riguardo, che tra il provvedimento che ha previsto il beneficio (DM del 12 febbraio 2021) e l’operatività della procedura di domanda sono passati sette mesi e, pertanto, le domande presentate nei termini in questo lasso di tempo sono comunque valide. “Al fine di non pregiudicare gli eventuali diritti di coloro che abbiano già implicitamente manifestato la volontà di accedere al beneficio, inviando il modello “RdC-Com esteso” entro trenta giorni dall’inizio dell’attività lavorativa, a seguito dell’entrata in vigore del decreto ministeriale 12 febbraio 2021, si ritiene necessario prevedere una salvaguardia specifica per il 

periodo transitorio compreso tra la data di pubblicazione del decreto e la data di operatività della procedura per la presentazione della domanda di accesso al beneficio addizionale, ossia dal 15 maggio 2021 al 30 settembre 2021”.

Reddito di cittadinanza e incentivo per il lavoro autonomo: il calcolo dell’importo

In linea generale, l’incentivo all’autoimprenditorialità è pari a sei mensilità del Reddito di cittadinanza da corrispondersi in unica soluzione, nei limiti di 780 euro mensili (massimo 4.680 euro in tutto).

L’importo del beneficio, più nel dettaglio, fa riferimento a quanto riconosciuto a titolo di Reddito nel mese in cui è stata avviata l’attività incentivata, non rilevando quindi le eventuali variazioni intervenute nel corso dei sei mesi.

La data di inizio dell’attività indicata nella domanda deve essere quella effettiva o comunque non successiva a 30 giorni, termine previsto per l’invio del modello “Rdc-Com Esteso”. (L’avvio delle attività deve essere comunicata all’INPS entro trenta giorni dall’inizio della stessa).

Per avere una maggiore chiarezza sul collegamento tra importo dell’assegno del Reddito e beneficio addizionale si riporta di seguito un esempio.

Ipotizziamo che la domanda di Reddito sia stata accolta in data 15 gennaio 2021 e che il beneficiario abbia iniziato un’attività lavorativa autonoma in data 20 settembre 2021.

Supponendo che l’importo percepito nella mensilità di “settembre 2021” sia pari a 500 euro, il bonus spetterebbe nella misura di 3.000 euro (500*6=3.000).

Ma attenzione, il contributo aggiuntivo non potrà comunque superare i 780 euro mensili, anche nel caso in cui eventualmente il percettore riceva un sussidio pari a 800 euro al mese.

Reddito di cittadinanza e incentivo per il lavoro autonomo: modalità e tempi di pagamento

Il bonus per le nuove attività viene accreditato in un’unica soluzione sul conto corrente indicato nella domanda o erogato tramite bonifico domiciliato entro due mesi dalla presentazione della relativa istanza.

I percettori del Reddito che rispondono ai requisiti richiesti e che abbiano fatto domanda tramite il nuovo modello Com Esteso”, dovranno aspettare massimo due mesi per ricevere il pagamento una tantum.

L’importo del bonus, infatti, è pari a sei mensilità del Reddito di cittadinanza, riconosciuto fino ad un massimo di 4.680 euro, e viene riconosciuto in un’unica volta per ciascun nucleo familiare beneficiario.

Quando si tratta di bonifico domiciliato, tuttavia, è comunque necessario rispettare la soglia massima prevista dalla legge per il pagamento in contanti e pertanto saranno liquidate più rate fino a concorrenza di quanto spettante a titolo di incentivo.

Quando opera con accredito su conto corrente, prima di eseguire il pagamento, l’INPS attua un controllo incrociato tra i dati relativi all’intestatario dell’IBAN e il codice fiscale del richiedente per evitare irregolarità. Verifica che viene effettata anche in caso di pagamento con bonifico domiciliato.

Reddito di cittadinanza e incentivo per il lavoro autonomo: cause di revoca del beneficio

Il Decreto Ministeriale del 12 febbraio, all’art. 5, elenca tutte le cause per cui il bonus per l’avvio di attività viene revocato.

In particolare, si perde automaticamente il beneficio nelle seguenti ipotesi:

  • quando l’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale cessa prima di dodici mesi dall’avvio. Quando il percettore abbia ceduto la propria quota di capitale sociale di una cooperativa, i dodici mesi decorrono dalla sottoscrizione della quota;
  • quando intervenga la revoca di natura sanzionatoria del Reddito di cittadinanza (art. 5, comma 1, lett. c.). In tal caso tutte le somme erogate a titolo di beneficio addizionale saranno ritenute indebitamente corrisposte e dovranno essere restituite;
  • in caso di sospensione del Reddito di cittadinanza per condanna o applicazione di misura cautelare personale (art. 7-ter del DL n. 4/2019) e solo nelle seguenti circostanze:
    • quando l’ordinanza di sospensione sia stata adottata ai danni del richiedente il beneficio addizionale;
    • quando l’ordinanza di sospensione sia stata adottata ai danni del richiedente la prestazione di Reddito d cittadinanza, in corso alla data della presentazione della domanda, da cui sia scaturito il riconoscimento del beneficio addizionale.

Reddito di cittadinanza e incentivo per il lavoro autonomo: le verifiche dell’attività

Mentre si sta lavorando ad aggiornare il Reddito di cittadinanza nel 2022, specie con riferimento ai controlli, la circolare INPS fa il punto sul sistema di verifiche ora in vigore con riguardo al beneficio addizionale per l’autoimprenditorialità.

Il contributo è riconosciuto sulla base dei requisiti autodichiarati dal richiedente e delle informazioni disponibili negli archivi dell’Istituto, oltre a quelli delle Amministrazioni collegate. Tuttavia, l’INPS su base centrale ha comunque il potere di esaminare le condizioni autocertificate con il modello “Com Esteso” per l’accesso al beneficio addizionale.

Le sedi territoriali dell’Istituto, viceversa, hanno il compito di verificare il requisito dell’attività lavorativa, ovvero controllare:

  • la data di effettivo avvio dell’attività lavorativa;
  • che il richiedente il beneficio addizionale, quale titolare dell’attività lavorativa, non abbia cessato, nei dodici mesi precedenti la richiesta del beneficio, l’attività lavorativa;

In fase di controlli successivi al riconoscimento del beneficio addizionale, al fine di escludere le ipotesi di revoca citata, la Strutture INPS verificheranno poi che l’attività lavorativa autonoma, oggetto di incentivazione, non cessi prima di dodici mesi dall’avvio.

Pe ogni ulteriore dettaglio si rimanda al testo integrale della circolare numero 175 del 22 novembre 2021.(fonte:informazionefiscale.it)

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