Assegno di inclusione: importo di gennaio 2024 erogato anche con domanda presentata dopo il 31 dicembre 2023

Il Ministero del Lavoro il 22 dicembre 2023 ha pubblicato le nuove risposte alle domande più frequenti in merito all’assegno di inclusione, la nuova prestazione di inclusione sociale e lavorativa introdotta dal Decreto Lavoro.

Nello specifico, alcuni chiarimenti si soffermano sui tempi di erogazione e decorrenza del beneficio economico.

Come illustrato nella circolare INPS n. 105 con le istruzioni operative, pubblicata lo scorso 16 dicembre, il sussidio economico viene erogato a partire dal mese successivo a quello in cui è invita la domanda e firmato il patto di attivazione digitale (PAD).

Di seguito alcuni esempi sulle tempistiche riportati dall’INPS.

Ricordiamo, infatti, che la fruizione dell’assegno è legata all’iscrizione sulla piattaforma SIISL (Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa), la stessa del supporto per la formazione e il lavoro, attraverso la quale viene attuato il patto di attivazione digitale per l’adesione a un percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa.

Ebbene, il Ministero del Lavoro ribadisce che in via eccezionale, in fase di prima applicazione, per le domande con un PAD del nucleo familiare sottoscritto nel mese di gennaio 2024, l’assegno sarà riconosciuto dallo stesso mese di gennaio, previo esito positivo della verifica dei requisiti.

I beneficiari che firmano il patto di attivazione digitale a gennaio, quindi, non dovranno attendere febbraio per ricevere l’assegno spettante ma lo riceveranno subito a gennaio.

Pertanto, se non si riesce ad inviare la domanda e a sottoscrivere il PAD entro il 31 dicembre 2023, non si perde la mensilità di assegno di inclusione di gennaio 2024.

Assegno di inclusione ISEE 2023 per le domande fino al 29 febbraio 2024

Tra i chiarimenti del Ministero del Lavoro c’è anche quello relativo all’ISEE da utilizzare per presentare la domanda.

Il valore ISEE, infatti, è uno dei requisiti richiesti per l’accesso alla misura, come indicato all’articolo 2, comma 2 del DL n. 48/2023 e all’articolo 3 del DM del 13 dicembre 2023. Questo non deve essere superiore a 9.360 euro.

Con l’obiettivo di semplificare la procedura di domanda in questa prima fase di applicazione della nuova misura, è stato previsto che i beneficiari possano fare riferimento anche al vecchio valore ISEE, in scadenza il 31 dicembre 2023.

Nello specifico, chi non dispone di un ISEE aggiornato al 2024, ai fini della verifica dei requisiti e dell’erogazione nei mesi di gennaio e febbraio 2024, per le domande presentate fino al 29 febbraio potrà utilizzare l’ISEE in corso di validità al 31 dicembre 2023.

Per le domande presentate a gennaio e febbraio 2024, quindi, sarà possibile fare riferimento al valore ISEE in vigore al 31 dicembre 2023 senza necessità di quello aggiornato al 2024.

Resta ferma la verifica del mantenimento dei requisiti sulla base dell’ISEE in corso di validità nel 2024 per l’erogazione dell’assegno nei mesi successivi. ( fonte:informazionefiscale.it)

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