Danno biologico da infortunio sul lavoro, l’importo dell’indennizzo per il 2021

Danno biologico da infortunio sul lavoro: fissato l’importo dell’indennizzo, calcolato in base alla misura della menomazione, con decorrenza dal 1° luglio 2021. La circolare INAIL n. 33 del 24 novembre conferma l’ammontare in vigore nel 2020.

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Danno biologico, dall’INAIL l’importo dell’indennizzo da infortunio sul lavoro e malattia professionale per eventi verificatisi a partire dal 1° luglio 2021.

Con la circolare numero 33 del 24 novembre l’Istituto recepisce quanto stabilito dal Decreto n. 187/2021 che ha fissato la misura della prestazione da erogare in favore dei lavoratori.

La consueta rimodulazione, infatti, viene eseguita annualmente dal Ministero del Lavoro in base all’aumento del costo della vita e viene recepita poi, con apposita circolare, dall’INAIL.

Quest’anno il Ministero ha riconfermato i valori dell’anno precedente per cui era stata prevista una rivalutazione dello 0,5 per cento sugli importi degli indennizzi per danno biologico riferiti alla tabella dell’INAIL.

Danno biologico da infortunio sul lavoro, l’importo dell’indennizzo per il 2021

Come ogni anno il Ministero del Lavoro procede alla rivalutazione degli importi delle prestazioni economiche per danno biologico che l’INAIL versa in favore di lavoratori in caso di eventi lesivi.

Una rivalutazione che anche stavolta viene recepita dall’INAIL con la circolare numero 33 pubblicata il 24 novembre.

Il periodo di vigenza del provvedimento emanato annualmente, come quello del DM n. 187/2021, va dal 1° luglio dell’anno in corso fino al 1° luglio dell’anno successivo.

La rimodulazione avviene sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’ISTAT nell’anno precedente rispetto all’anno ancora prima. Quella registrata nel 2020, rispetto al 2019, è stata di segno negativo, con una diminuzione del meno 0,3 per cento, e non è quindi intervenuta nessuna rivalutazione.

Vengono riconfermati i valori previsti per gli eventi accaduti dal 1° luglio 2020 in poi e che si applicano agli importi degli indennizzi del danno biologico in capitale riferiti alla tabella vigente per il triennio 2019-2021. “Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 settembre 2021, n. 187 (…), ha confermato, con decorrenza 1° luglio 2021, gli importi di erogazione delle prestazioni economiche per danno biologico vigenti al 1° luglio 2020”.

Si legge infatti nella circolare numero 33.

La tabella con gli importi degli indennizzi, allegata alla circolare INAIL n. 27/2019 è qui di seguito riportata.

Danno biologico, che cos’è e quando viene indennizzato

Il danno biologico consiste nella quota di integrità fisica che si perde a causa di un evento lesivo e che porta a un risarcimento da parte dell’INAIL tramite il pagamento di una somma, la cui entità si differenzia in base al grado di danno subito espresso in punti percentuali.

La somma di denaro che si riceve sotto forma di indennizzo, tra l’altro, è esente dal pagamento dell’imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF).

Questa prestazione viene erogata al lavoratore che subisce un infortunio o che viene colpito da una malattia professionale direttamente dall’INAIL nelle due seguenti modalità:

  • in forma capitale in un’unica soluzione in caso di infortunio o malattie con invalidità pari o superiore al 6 per cento e inferiori al 16 per cento, quantificato anche in base all’età di chi ha subito il danno, a prescindere dal fatto che questo sia causato da un infortunio o da una malattia professionale;
  • in forma di rendita, quindi con prestazioni periodiche, in caso di infortuni o malattie con invalidità non inferiore al 16 per cento, soggetta a revisione entro 10 anni in caso di rendita da infortunio ed entro 15 in caso di rendita da malattia professionale.

L’aggiornamento sull’importo che viene operato annualmente, quindi, riguarda sia i ratei delle rendite sia gli indennizzi pagati una tantum relativi ad eventi lesivi verificatisi dal 1° luglio di ciascun anno.(fonte:informazionefiscale.it)

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