La dilagante diffusione dei social network sdogana gli accertamenti tributari in rete

Ad agire su Internet non è un avatar, ma è l’individuo stesso: la diffusione dei social network sdogana gli accertamenti tributari in rete. Questa consapevolezza non pregiudica il perimetro di garanzia del contribuente, al contrario deve indurre a una riflessione sulle condizioni alle quali il dato elettronico può produrre l’effetto giuridico.

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Il quesito non è più “se il Fisco può condurre indagini sulla rete Internet”, ma “a quali condizioni sono utilizzabili dal Fisco le informazioni rintracciabili negli archivi web.

Ed è proprio la crescita esponenziale della trasposizione negli apparecchi elettronici di molti atti quotidiani della vita (sostanzialmente tutti, tranne quelli che attengono alla fisiologia dell’essere corporeo) ad agevolare l’utilizzo dei dati virtuali nei procedimenti amministrativi e giudiziari.

La accettazione sociale degli scambi di informazioni tramite media elettronici implica sempre più l’accettazione degli effetti giuridici di tali scambi.

Social network, effetti giuridici degli scambi di dati e accertamenti tributari in rete

Una relazione è, pertanto, vera anche quando è “capitata” su Internet e perciò produce effetti giuridici.

In astratto si tratta di due piani diversi: fatto ed effetto giuridico del fatto.

Un effetto giuridico non è mai il mero prodotto di un fatto o di un accadimento, cioè di una modifica della realtà, ma è sempre un prodotto di una valutazione sovrastrutturale condotta sulla base di una regola convenzionale.

Solo questo meccanismo è in grado di far comprendere perché sia legittima una sentenza che abbia ricostruito una verità processuale diversa da quella che è occorsa nella vita reale.

Questo ragionamento va fatto anche con la vita virtuale che è la rappresentazione con gli apparecchi elettronici di un certo accadimento.

Fino a un po’ di tempo fa si distingueva la vita virtuale da quella fisica. Ora la montante e immanente utilizzazione degli apparecchi elettronici sta facendo sovrapporre vita virtuale e vita fisica.

Se così è, allora, la realtà virtuale acquista efficacia anche sul piano del diritto, cioè produce effetti giuridici. Con il risultato che anche quanto un fatto capita solo virtualmente, questo fatto meramente virtuale produce conseguenze sul piano del diritto.

È questa la cornice in cui inserire pronunce apparentemente neutre, come quella della Cassazione civile, sez. trib., del 15 gennaio 2021, n.593, dalla cui massima si ricava che in tema di Irpef, è legittimamente motivato “per relationem” l’avviso di accertamento facente rinvio a valori di cessione desunti dall’ufficio tributario da una ricerca universitaria (che, nel caso concerto non è stata allegata all’atto impositivo né riprodotta nel suo contenuto essenziale, ma solamente menzionata assieme ad altri documenti accessibili da “internet”), quando questo documento risulti essere stato pubblicato sul web e, quindi, agevolmente conoscibile al contribuente destinatario dell’avviso.

La cortesia che chiedo al lettore è, adesso, di accantonare il merito della massima, e di concentrarsi sulla seguente considerazione estrapolabile dalla stessa: se i documenti sono accessibili da Internet, sono da considerarsi conoscibili del destinatario dell’atto.

Ancora uno sforzo di astrazione e si arriva al risultato per cui Internet è talmente parte della vita quotidiana che ciò che è rintracciabile in rete può essere posto a base di un atto amministrativo, con conseguenze giuridiche per il contribuente.

Certo, si è ben consapevoli che quando si parla di questi temi, probabilmente fa più effetto parlare di big data” algoritmi e intelligenza artificiale e non si vuol certo criticare negativamente questo approccio.

Si deve, però, integrare questa visione con una descrizione più terra terra, incentrata a sottolineare che la vita virtuale cambia la vita reale, anche in una prospettiva diversa da quella dei dati massivi.

Assumono, così, una sfaccettatura nuova anche disposizioni del secolo scorso in materia di accertamento induttivo e d’ufficio.

La diffusione dei social network porta a nuova modalità di raccolta dati per gli accertamenti tributari

Ad esempio, di volta in volta, le disposizioni tributarie fanno scendere in campo, ai fini della ricostruzione dell’imponibile, i dati e le notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza dell’ufficio imposte, qualche volta con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili e di avvalersi anche di presunzioni, queste ultime talvolta purché gravi, precise e concordanti e talaltra anche quando siano tali prive dei requisiti (si vedano gli articoli 39 e seguenti del DPR 600/1973).

Il concetto di “dati e notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza” è un concetto mutevole nel tempo e la mutevolezza dipende da quali sono gli strumenti che consentono di raccogliere dati e notizie e/o di prendere conoscenza di tali notizie e informazioni.

Anzi, il concetto di “dati e notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza” dipende anche dalla nozione di dati e notizie”.

Sotto questo aspetto, la nozione di “dato” comprende senza dubbio anche i dati estraibili dalla rete, in particolare i dati acquisibili mediante tecniche e analisi di Osint cioè i dati acquisibili da fonti aperte.

Alla memorizzazione di un’informazione su un sito internet, su un blog, su un account di una rete sociale collocata sul web viene attribuita, per accettazione conclamata della collettività, la natura di dato e notizia e da tale attribuzione deriva il fatto che anche i dati estratti dai social network producono effetti giuridici. E, per quel che qui ci riguarda, l’effetto giuridico “sdoganato” è la possibilità di basare la motivazione di un accertamento tributario.

Tutto ciò non pregiudica, anzi, al contrario, introduce le riflessioni, tese a disegnare il perimetro di garanzia del contribuente, sulle condizioni alle quali il dato elettronico può produrre l’effetto giuridico, ma proprio porre questa domanda vuol dire che si è superato positivamente lo scoglio della possibilità stessa di individuare il dato elettronico come dato o notizia” fiscalmente utilizzabile.

Ciò, a livello sociologico, implica la diffusione della consapevolezza della rilevanza sociale delle imputazioni nei dispositivi elettronici e rispetto a ciò probabilmente c’è una differenza generazionale tra le diverse fasce di età della popolazione: non tutti hanno spontaneo il pensiero che ad agire su Internet non è un proprio avatar, ma è l’individuo stesso.

A livello dei procedimenti amministrativi e, in particolare, dell’e-governement fiscale, significa affinare le tecniche di acquisizione dei dati elettronici dai social network e, in genere, dalla rete elettronica, migliorare le tecniche di valutazione dell’attendibilità delle stesse, e perfezionare le tecniche di stesura delle motivazioni dei provvedimenti.(fonte:informazionefiscale.it)

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