Sgravio contributivo per l’assunzione a tempo indeterminato, da parte delle cooperative sociali

Circolare n. 53 del 15/04/2020

Sgravio contributivo per l’assunzione a tempo indeterminato, da parte delle cooperative sociali, di donne vittime di violenza di genere ai sensi dell’articolo 1, comma 220, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e del decreto 11 maggio 2018 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Interno. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti

L’articolo 1, comma 220, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, prevede in favore delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, che procedono a nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato di donne vittime di violenza di genere, uno sgravio delle aliquote dovute per l’assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale entro il limite di spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

Con il decreto 11 maggio 2018 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Interno, sono stati stabiliti i criteri di assegnazione e di ripartizione delle risorse. L’incentivo è riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2018

La misura dell’agevolazione è pari ai complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nei limiti degli importi previsti nel decreto citato.

La suddetta agevolazione è riconosciuta dall’Istituto in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze.

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