Naspi 2019, aumento importi contributo contratti a termine. Istruzioni INPS

Contributo addizionale Naspi 2019 contratti a tempo determinato, aumenta l’importo dovuto dalle aziende sui contratti a termine. La circolare INPS n. 121/2019 fornisce le istruzioni sull’applicazione di una delle novità introdotte dal decreto dignità.

Naspi 2019, arrivano le istruzioni INPS sull’aumento degli importi del contributo addizionale dovuto sui contratti a tempo determinato.

La circolare n. 121 del 6 settembre 2019 analizza le novità introdotte e fornisce le indicazioni per i datori di lavoro che, sui contratti a termine, sono tenuti a versare lo 0,50% in più a titolo di contributo addizionale Naspi per ciascun rinnovo effettuato dal 14 luglio 2018.

Le novità introdotte dal Decreto Dignità mirano a disincentivare i datori di lavoro dal ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato. L’aumento dei contributi dovuti, tra cui quello sulla Naspi, si unisce alla stretta in materia di durata e rinnovo degli stessi.

Il decreto legge n. 87/2018 ha infatti ridotto a 12 mesi la durata massima del contratto a tempo determinato (anche in somministrazione) e a 24 mesi quella prevista per i rapporti a termine intercorrenti tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore per le medesime mansioni.

Per quel che riguarda l’aumento dell’importo dovuto a titolo di contributo addizionale Naspi per i rinnovi, la decorrenza delle nuove regole è fissata al 14 luglio 2018 e l’INPS, con la circolare n, 121/2019, analizza le regole nel dettaglio.

Naspi 2019, aumento importi contributo contratti a termine. Istruzioni INPS

Il contributo addizionale Naspi è aumentato dello 0,50% sull’importo ordinario per ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato. La novità, introdotta dal Decreto Dignità (legge n. 96/2018) ha modificato quando previsto dall’articolo 2, comma 28 della legge 92 del 2012, lasciando fuori dall’incremento i rinnovi dei contratti di lavoro domestico.

contributi aggiuntivi dovuti dai datori di lavoro sui contratti a termine ammontano ordinariamente all’1,4%, da calcolare in base agli importi della retribuzione imponibile a fini previdenziali.

La circolare INPS n. 121 del 6 settembre 2019 specifica che l’aumento del contributo Naspi è dovuto in riferimento al rinnovo di tutte le tipologie di contratto a termine ai quali si applica l’obbligo di versamento del contributo addizionale, compresi quelli del settore marittimo.

Per quel che concerne la data di decorrenza dell’obbligo, l’INPS specifica che l’incremento dello 0,5% si applica ai rinnovi dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, intervenuti a far tempo dal 14 luglio 2018, data di entrata in vigore del D.L. n. 87/2018.

Si ricorda che si parla di rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato: “quando l’iniziale contratto raggiunge la scadenza originariamente prevista (o successivamente prorogata) e le parti procedono alla sottoscrizione di un ulteriore contratto a termine.”

L’aumento degli importi dovuti a titolo contributivo dal datore di lavoro si applica anche nel caso di somministrazione a termine, qualora lo stesso utilizzatore abbia instaurato un precedente contratto di lavoro a termine con il medesimo lavoratore.

Naspi 2019: gli importi dell’aumento del contributo per i contratti a termine

Come già anticipato, il contributo addizionale Naspi è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato.

Gli aumenti dovranno essere calcolati per ciascun rinnovo.

Come illustrato dall’INPS, nel caso in cui un contratto a tempo determinato venga rinnovato per tre volte, il datore di lavoro interessato dovrà corrispondere il contributo addizionale secondo le seguenti misure:

  • contratto originario: 1,4%;
  • 1° rinnovo: 1.9% (1,4% + 0,5%);
  • 2° rinnovo: 2.4% (1,9% + 0,5%);
  • 3° rinnovo: 2,9% (2,4% + 0,5%).

Per il calcolo del contributo addizionale al quale aggiungere l’aumento degli importi previsto dal DL Dignità non bisognerà tener conto dei rinnovi intervenuti prima del 14 luglio 2018, data di entrata in vigore delle novità sui contratti a tempo determinato.

Un importante chiarimento contenuto nella circolare INPS di cui sopra riguarda i contratti privi di clausola, in quanto inferiori a 12 mesi. In tale ipotesi, nel caso di prolungamento oltre i 12 mesi con prima apposizione della causale, si tratta di proroga e non di rinnovo, senza obbligo per il datore di lavoro di versare il contributo Naspi aggiuntivo.

L’aumento dell’importo è invece dovuto quando viene modificata una causale originariamente apposta nel contratto.

Aumento importi contributo Naspi 2019: a quali contratti a termine non si applica

Le nuove regole in merito agli importi del contributo di finanziamento alla Naspi 2019 non si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato che sono esclusi dall’applicazione dello stesso.

Si tratta di:

  • rapporti a tempo determinato degli operai agricoli, per effetto delle previsioni dell’articolo 2, comma 3, della legge n. 92/2012, che escludono gli stessi dall’applicazione del regime della Naspi;
  • i rapporti di lavoro contemplati dall’articolo 2, comma 29, della legge n. 92/2012.

L’aumento non si applica inoltre ai rinnovi di contratti di lavoro domestico, così come ai rinnovi dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle pubbliche amministrazioni.

La Legge di Bilancio 2019 ha inoltre espressamente escluso dall’applicazione delle nuove regole sul contributo addizionale Naspi i rinnovi dei contratti di lavoro a tempo determinato relativi alle assunzioni di lavoratori adibiti a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how e di supporto, di assistenza tecnica o coordinamento all’innovazione, stipulati da:

  • università private, incluse le filiazioni di università straniere;
  • istituti pubblici di ricerca;
  • società pubbliche che promuovono la ricerca e l’innovazione;
  • enti privati di ricerca.

La maggiorazione del contributo addizionale in argomento non trova applicazione in caso di proroga del termine del contratto a tempo determinato.

Aumento contributi INPS anche per i contratti di lavoro stagionale

L’aumento del contributo Naspi si applica anche ai rapporti di lavoro stagionale.

L’INPS ha infatti ricordato che la norma che esonerava tale tipologia di contratti a termine, definite stagionali dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati, entro il 31 dicembre 2011, dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, non è stata rinnovata.

L’incremento contributivo riguarderà quindi anche queste tipologie contrattuali che, dal 2013 e fino al 2015, erano state escluse dal versamento dell’addizionale di finanziamento della Naspi.

Naspi 2019: casi di esclusione e restituzione importo contributo addizionale

Per individuare quali sono i casi di esclusione dall’obbligo di versamento del contributo addizionale Naspi, così come dall’aumento dello stesso in caso di rinnovo, bisogna far riferimento a quanto previsto dall’articolo 2, comma 29, della legge n. 92/2012.

La circolare INPS n. 121/2019 elenca le seguenti fattispecie:

  • lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
  • lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963;
  • apprendisti;
  • lavoratori dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001 e successive modificazioni.

Oltre alle esclusioni totali, vi sono poi specifici casi in cui è possibile beneficiare della restituzione dell’importo erogato all’INPS:

  • trasformazione del contratto a tempo indeterminato. In tale caso le condizioni per la restituzione del contributo addizionale intervengono successivamente al decorso del periodo di prova;
  • assunzione del lavoratore a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine. Anche in questo caso la restituzione del contributo addizionale opera successivamente al decorso del periodo di prova. La misura della predetta restituzione si determina detraendo dalle mensilità di contribuzione addizionale spettanti al datore di lavoro un numero di mensilità ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro a tempo determinato all’instaurazione del nuovo rapporto a tempo indeterminato.

Nel caso di più rinnovi contrattuali, è possibile recuperare soltanto l’importo del contributo addizionale e del relativo incremento afferenti all’ultimo rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato intervenuto tra le parti prima della trasformazione o della riassunzione a tempo indeterminato.

Versamento contributo addizionale Naspi 2019: le istruzioni operative INPS

In chiusura, l’INPS con la circolare n. 121/2019 fornisce le istruzioni operative per il versamento del contributo addizionale.

I datori di lavoro tenuti al versamento della maggiorazione del contributo addizionale Naspi, a decorrere dalla competenza settembre 2019, esporranno nel flusso Uniemens, nella sezione di di , i lavoratori per i quali è dovuta la maggiorazione, valorizzando i seguenti elementi:

  • nell’elemento deve essere inserito uno dei seguenti valori: M701, M702, M703, M704, M7NN, a seconda che si tratti del primo, secondo, terzo, quarto o ennesimo rinnovo;
  • nell’elemento deve essere indicata la quota di imponibile soggetta a maggiorazione;
  • nell’elemento o deve essere inserito il numero di giorni/ore a cui si riferisce la contribuzione dovuta, secondo la medesima logica di calcolo di e ;
  • nell’elemento deve essere indicata la maggiorazione del contributo addizionale NASpI dovuta, calcolata secondo la seguente formula: numeroRinnovo*0,5%* (dove numeroRinnovo=1 se CausaleADebito=M701, numeroRinnovo=2 se CausaleADebito=M702, ecc.).(fonte:informazionefiscale.it)

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