Tempo di vacanza anche per le colf: ferie e permessi per collaboratori domestici

Tempo di vacanza anche per le colf: come si calcolano i giorni di ferie e i permessi per i collaboratori domestici, e come vengono retribuiti. Esempi pratici e istruzioni per la compilazione del bollettivo MAV.

Ai sensi dell’articolo 18 del CCNL sottoscritto da Assindatcolf-Fidaldo-Domina e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e Federcolf, i collaboratori familiari hanno diritto a fruire di 26 giorni di ferie l’anno (escluse le domeniche e le festività infrasettimanali) sia che lavorino a mese intero, sia che lavorino ad ore, conviventi e non. Diverso sarà solamente il metodo di conteggio della retribuzione durante la loro assenza come vedremo più avanti.

Il periodo di ferie è fissato dal datore di lavoro compatibilmente con le proprie esigenze familiari nel periodo che va da giugno a settembre, da frazionarsi in non più di due periodi all’anno, salvo diversi accordi tra le parti.

Il riposo per ferie non può assolutamente essere sostituito da una indennità sostitutiva e deve essere concesso per almeno due settimane entro l’anno di maturazione e, ulteriori due settimane, entro i 18 mesi successivi all’anno di maturazione.

I giorni di ferie non godute possono essere retribuiti solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Nel caso il lavoratore fosse un cittadino extracomunitario il CCNL prevede che, con accordo tra le parti, si possa cumulare la maturazione di due anni di ferie per fruire di due mesi continuativi di permesso per recarsi in ferie nel paese di origine.

Le ferie non possono essere godute durante il periodo di preavviso e di licenziamento, né durante il periodo di malattia o infortunio.

Come si calcolano e si retribuiscono i giorni di ferie

I giorni di ferie sono da calcolarsi dal lunedì al sabato compreso: 6 giorni spettanti a settimana qualunque sia l’orario di lavoro del lavoratore o la sua distribuzione nella settimana. Durante il periodo di godimento delle ferie il lavoratore ha diritto per ciascuna giornata di assenza ad una retribuzione pari a 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile.

I 26 giorni di ferie spettanti annualmente sono da riproporzionare a dodicesimi solo se il rapporto di lavoro è iniziato in corso d’anno considerando una maturazione di 2,16 giorni per ogni mese lavorato e calcolando come mese intero quello che sia pari o superiore a 15 giorni.

In caso di maturazione intera dei giorni di ferie, la retribuzione al rientro della lavoratrice deve corrispondere al consueto stipendio mensile. In caso di personale convivente, all’ordinario stipendio mensile deve essere aggiunto il valore della retribuzione in natura del vitto e dell’alloggio pari, nel 2019, ai seguenti valori:

  • Pranzo 1,96
  • cena euro 1,96
  • Alloggio euro 1,69
  • Valore complessivo giornaliero euro 5,61
  • Valore complessivo mensile euro 168,30

Tale valore non dovrà essere considerato solo nel caso in cui il collaboratore, durante il periodo di riposo, usufruisca durante i giorni di riposo delle prestazioni in natura.

Ferie per i collaboratori domestici: esempi di calcolo

Calcolo retribuzione ferie per collaboratore a stipendio fisso

Un lavoratore assunto il 1° gennaio 2019 avrà maturato a luglio 2019 7/12 di ferie corrispondenti a 15,17 gg. (26:12 x 7 mesi). Se lo stipendio del collaboratore ammonta a euro 500,00 mensili, al ritorno dalle ferie andrà corrisposto al lavoratore una retribuzione di euro 288,47 (500:26×15).

Calcolo ferie retribuzione ferie collaboratore convivente

Un collaboratore fisso convivente con anzianità superiore ad un anno e stipendio mensile di euro 1.000,00 euro, percepirà euro 1.168,00 per aggiunta allo stipendio del valore del vitto e dell’alloggio non fruito nel periodo feriale.

Calcolo retribuzione ferie collaboratore retribuito ad ore

Per i lavoratori ad ore il valore da corrispondere per un mese di ferie si ottiene moltiplicando le ore svolte in una settimana, per le 52 settimane di cui è composto un anno e dividendo il prodotto per dodici mesi. Sulla media delle ore mensili così calcolata, si otterrà l’importo da corrispondere al rientro dalle ferie.

Esempio

Un lavoratore che presta servizio per 3 ore a settimana a euro 10 l’ora, avrà diritto a euro 130,00 per effetto del seguente calcolo:

  • 3 ore x 52 settimane = 156 ore: 12 mesi = media di 13 ore mensili; 13 ore x 10,00 euro = euro 130,00 (paga media mensile). Tale cifra verrà erogata per intero se il collaboratore familiare lavora da almeno un anno, o ridotta a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di lavoro prestati nell’anno.

Lavoratore in trasferta

L’articolo 32 del CCNL sopra citato, disciplina il caso in cui il lavoratore prosegue la sua prestazione lavorativa nel luogo di vacanza del datore di lavoro, situazione possibile previo preavviso di quindici giorni al lavoratore. In tale evenienza il lavoratore manterrà il diritto ai permessi settimanali e riceverà una maggiorazione della retribuzione del 20% a titolo di disagio per la “trasferta”, oltre al rimborso delle spese di viaggio, a meno che tali accordi non siano già stati contrattualmente previsti nella lettera di assunzione.

La compilazione del MAV durante il periodo feriale

Nessuna influenza avrà l’assenza per ferie nel calcolo dei contributi relativi al trimestre in cui il lavoratore è stato assente ed il MAV andrà compilato con le consuete modalità come se la prestazione fosse eseguita regolarmente.

Occorre a tal proposito invece ricordare che l’INPS ha predisposto, nel portale dei pagamenti relativo alle collaboratrici domestiche, la funzione per il pagamento dei contributi relativi a periodi di mancato preavviso e/o a ferie non godute e liquidate in sede di fine rapporto la cui data che fa scattare i 10 giorni disponibili per effettuare l’ultimo pagamento dei contributi (msg. n. 13156 del 14 agosto 2013).

Permessi spettanti ai collaboratori domestici

Il lavoratore ha diritto a permessi individuali retribuiti per l’effettuazione di visite mediche documentate, purché coincidenti anche parzialmente con l’orario di lavoro nella seguente quantità:

  • lavoratori conviventi: 16 ore annue ridotte a 12 per i lavoratori conviventi con orario di lavoro fino a 30 ore;
  • lavoratori non conviventi con orario non inferiore alle 30 ore settimanali, 12 ore annue; per orario inferiore alle 30 ore, i permessi saranno riproporzionate sulla bade dell’orario di lavoro prestato.

Nel contesto del CCNL di riferimento sono previste ulteriori casistiche per la concessione di permessi extra:

  • al lavoratore padre spettano 2 giornate di permesso retribuito in caso di nascita di un figlio;
  • al lavoratore che ne faccia richiesta potranno essere comunque concessi, per giustificati motivi, permessi di breve durata non retribuiti che nel caso di convivenza non daranno diritto all’indennità sostitutiva del vitto e dell’alloggio;
  • il lavoratore colpito da comprovata disgrazia a familiari conviventi o parenti entro il 2° grado ha diritto a un permesso retribuito pari a 3 giorni lavorativi.

Infine il lavoratore ha la possibilità di richiedere un periodo di sospensione extraferiale senza maturazione di alcun elemento retributivo per un massimo di 12 mesi per gravi e documentati motivi.

Permessi per studio

Al fine di favorire il diritto allo studio il datore di lavoro permetterà la frequenza del lavoratore a corsi scolastici per il conseguimento del diploma di scuola dell’obbligo o di specifico titolo professionale previa consegna mensile dell’attestato di frequenza. In tal caso le ore non lavorate non sono retribuite, ma potranno essere recuperate a regime normale; sono fatte salve le ore relative agli esami annuali da retribuire nei limiti di quelle occorrenti agli esami stessi.(fonte:informazionefiscale.it)

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