DOMANDA DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA: C’È TEMPO FINO AL 31 MARZO 2019

La domanda si presenta entro il 31 marzo 2019.

L’indennità è riconosciuta per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365 (366) giornate annue.

Da queste giornate devono essere detratte le giornate:

  • di lavoro dipendente agricolo e non agricolo;
  • di lavoro in proprio;
  • indennizzate ad altro titolo, quali malattia, maternità infortunio etc.;
  • quelle non indennizzabili quali espatrio definitivo etc;

L’indennità di disoccupazione agricola spetta nella misura del 40% della retribuzione di riferimento.

Dall’importo riconosciuto si deve detrarre il 9% per ogni giornata di indennità di disoccupazione erogata a titolo di contributo di solidarietà per un massimo di 150 giorni.

Operai agricoli a tempo indeterminato

Alla categoria degli operai agricoli a tempo indeterminato l’indennità viene erogata per un importo pari al 30% della retribuzione effettiva e non va applicata la trattenuta per contributo di solidarietà.

Attenzione: La disoccupazione agricola è una indennità riconosciuta agli operai iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.

A chi spetta

La disoccupazione agricola viene riconosciuta alle seguenti categorie di lavoratori:

  • operai agricoli a tempo determinato;
  • piccoli coloni;
  • compartecipanti familiari;
  • piccoli coltivatori diretti;
  • operai agricoli a tempo indeterminato che lavorano per parte dell’anno.


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