L’indennità di maternità in dichiarazione dei redditi

Dichiarazione dei redditi 2021: come funziona la tassazione dell’indennità di maternità erogata dall’INPS ovvero dalle casse professionali di previdenza privata?

Sono pervenute alla redazione di Informazionefiscale.it diverse mail in cui lettrici e lettori ci chiedono se l’indennità di maternità costituisca o meno un reddito da assoggettare a tassazione e, quindi, da inserire in dichiarazione dei redditi.

La risposta a questa domanda è contenuta nell’articolo 6, comma 2, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) che recita come segue: “I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati”.

In questo senso, l’indennità di maternità costituisce a tutti gli effetti un contributo riconducibile alle indennità di cui parla la norma citata.

Di conseguenza, l’indennità di maternità deve essere soggetta alla stessa tassazione cui sarebbe stato soggetto il reddito che va a sostituire, e poi ovviamente inserita nel corrispondente quadro della dichiarazione dei redditi.

Attenzione: lo stesso discorso non vale per i bonus, che sono redditi esenti da ogni tipo di tassazione (il classico esempio è quello del bonus bebè).

Tassazione indennità di maternità nella dichiarazione dei redditi 2021: un esempio pratico

Si consideri, a titolo di esempio, il caso di un’avvocatessa operante nel regime forfettario che durante lo scorso anno abbia ottenuto dalla cassa forense l’indennità di maternità per euro 3.000.

Nella dichiarazione modello Redditi persone fisiche 2021 – periodo d’imposta 2020 – tale indennità andrà inserita nel quadro LM, sommandosi agli altri eventuali compensi lordi ottenuti.

A questo valore andrà poi applicato il coefficiente di redditività del 78% al fine di ottenere l’imponibile fiscale su cui applicare l’imposta sostitutiva (al 5 oppure al 15 per cento a seconda dei casi).

Se, invece, si trattasse di un’indennità erogata dall’INPS ad una lavoratrice dipendente, allora questa andrebbe assoggettata ad ordinaria tassazione Irpef nel modello 730.

A chi spetta l’indennità di maternità erogata dall’INPS?

L’indennità di maternità INPS spetta alle lavoratrici dipendenti e alle lavoratrici autonome iscritte alla gestione separata.

In particolare, il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alle lavoratrici dipendenti durante la gravidanza e il puerperio.

In presenza di determinate condizioni che impediscono alla madre di beneficiare del congedo, l’astensione dal lavoro spetta al padre (congedo di paternità).

Il diritto al congedo e alla relativa indennità sono previsti anche in caso di adozione o affidamento di minori.

Il congedo di maternità spetta a:

  • lavoratrici dipendenti assicurate all’INPS anche per la maternità, comprese le lavoratrici assicurate ex IPSEMA;
  • apprendiste, operaie, impiegate, dirigenti con un rapporto di lavoro in corso all’inizio del congedo;
  • disoccupate o sospese, secondo quanto previsto dall’articolo 24 del Testo Unico maternità/paternità (TU);
  • lavoratrici agricole a tempo indeterminato o determinato che, nell’anno di inizio del congedo, siano in possesso della qualità di bracciante con iscrizione negli elenchi nominativi annuali per almeno 51 giornate di lavoro agricolo (articolo 63 del TU);
  • lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti), secondo quanto previsto dall’articolo 62 del TU;
  • lavoratrici a domicilio (articolo 61 del TU);
  • lavoratrici LSU o APU (attività socialmente utili o di pubblica utilità dell’articolo 65 del TU);
  • lavoratrici iscritte alla Gestione Separata INPS e non pensionate, tenute però a versare il contributo con l’aliquota maggiorata prevista dalla legge per finanziare le prestazioni economiche di maternità. La relativa indennità è riconosciuta a prescindere dall’effettiva astensione dall’attività lavorativa;
  • lavoratrici dipendenti da amministrazioni pubbliche (incluse le lavoratrici dipendenti ex INPDAP ed ENPALS) le quali sono tenute agli adempimenti previsti dalla legge in caso di maternità verso l’amministrazione pubblica dalla quale dipendono e da cui percepiscono la relativa indennità, corrispondente al trattamento economico, secondo quanto disposto dagli articoli 2 e 57 del TU.

(fonte:informazionefiscale.it)

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