Domanda reddito di emergenza dal 7 aprile 2021: le istruzioni INPS

Reddito di emergenza, da domani disponibile la domanda: a partire dal 7 aprile 2021, fino al 30 aprile 2021, sarà possibile richiedere il REM. Disponibili le istruzioni nel messaggio INPS n. 1378 del 1° aprile 2021 per chi ha diritto all’assegno previsto dal Decreto Sostegni per le mensilità di marzo, aprile e maggio.

Reddito di emergenza: ai blocchi di partenza la domanda per le mensilità di marzo, aprile e maggio.Da domani, 7 aprile 2021, sarà possibile richiedere il REM.

Si ricorda che la scadenza per richiedere le tre nuove mensilità del reddito di emergenza è fissata al 30 aprile 2021.

Dovrebbe essere quasi terminato l’aggiornamento del portale telematico INPS per fare domanda. In linea con le modifiche introdotte dal Decreto Sostegni, e con il messaggio numero 1379 del 1° aprile 2021 l’Istituto ha annunciato il rilascio della procedura e ha fornito le istruzioni operative per procedere.

Il REM è l’assegno concesso dal Decreto Rilancio, riconosciuto per ulteriori mensilità dal Decreto Agosto e dal Decreto Ristori, alle famiglie in difficoltà a causa del Covid e in possesso di determinati requisiti.

Il Decreto Sostegni, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 22 marzo e in vigore dal 23 marzo ha prorogato per tre mesi il beneficio, ricalcando lo schema iniziale sulle condizioni di accesso e sul calcolo dell’importo, seppur con minime modifiche, e ne ha esteso il godimento anche agli ex percettori di NASpI e DisColl.

Domanda reddito di emergenza, disponibile dal 7 aprile 2021: le istruzioni INPS

Da domani si potrà fare domanda per il REM di marzo, aprile e maggio 2021.

L’INPS, da quanto si legge nel messaggio numero 1379 del 1° aprile 2021, renderà disponibile la procedura telematica dal 7 aprile al 30 aprile 2021.

È questa la finestra di tempo che permetterà ai potenziali beneficiari di avanzare la richiesta accedendo al portale MyINPS.

La domanda per il reddito di emergenza 2021, nel rispetto delle indicazioni fornite dall’Istituto, deve essere presentata esclusivamente online tramite i seguenti canali:

  • Il sito internet dell’Inps, autenticandosi con PINSPIDCarta Nazionale dei Servizi o Carta d’Identità Elettronica. Si rammenta che dal 1° ottobre 2020 non è più possibile ottenere nuovi PIN;
  • i patronati.

Il richiedente, peraltro, dovrà essere in possesso di una DSU valida al momento della presentazione della domanda.

Domanda reddito di emergenza: i requisiti e le novità del Decreto Sostegni

Si ricorda che il reddito di emergenza è riconosciuto alle famiglie che presentano le seguenti caratteristiche:

  • il richiedente, membro del nucleo familiare che presenta la domanda, deve essere residente in Italia;
  • la famiglia deve avere un ISEE inferiore ai 15.000 euro;
  • il reddito familiare deve essere inferiore alla soglia corrispondente all’ammontare del beneficio;
  • il patrimonio mobiliare, al 2020, deve avere un valore inferiore a 10.000 euro. Il tetto si alza di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino a un massimo di 20.000 euro e, ancora, di 5.000 euro per ogni familiare con disabilità grave certificata.

Il DL numero 41 del 22 marzo 2021 ha ricalcato i precedenti provvedimenti, riprendendo i preesistenti requisiti d’accesso alla misura e mantenendo inalterati gli importi riconosciuti, con delle piccole rimodulazioni.

In particolare, per le tre mensilità 2021, il Decreto Sostegni ha apportato le seguenti modifiche al reddito di emergenza:

  • l’incremento del limite di reddito familiare ai fini dell’accesso per le famiglie che vivono in affitto pari ad un dodicesimo del canone di locazione pagato;
  • l’inclusione tra i beneficiari dei disoccupati, ex percettori di indennità NASpI o della DisColl scaduta tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 a cui è riconosciuta la misura minima – 400 euro – e con un limite ISEE fissato a 30.000 euro.

Domanda reddito di emergenza: i requisiti per gli ex beneficiari di NASpI e DisColl

Come anticipato, il Decreto Sostegni ha dato la possibilità di accedere al reddito di emergenza anche a coloro che nei mesi di pandemia hanno terminato il periodo di fruizione dell’indennità di disoccupazione e che non rispecchiano i requisiti di accesso al REM familiare.

Costoro potranno ricevere per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2021 la quota base dell’assegno riconosciuta, in base al calcolo ordinario dell’importo, alle famiglie composte da un solo componente: 400 euro che, per tre mesi, corrispondono a 1.200 euro in tutto.

Anche per gli ex percettori di NASpI e DisColl si ricorda che ci sono delle condizioni da rispettare. In particolare, i nuovi ammessi al REM devono presentare i seguenti requisiti:

  • Aver terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 le prestazioni riferite alle citate indennità di disoccupazione;
  • Devono essere residente in Italia al momento di presentazione della domanda;
  • al momento della presentazione della domanda, devono aver presentato una DSU in corso di validità, con valore dell’indicatore ISEE, ordinario o corrente, non superiore a 30.000 euro.

Domanda reddito di emergenza 2021: le incompatibilità

L’INPS ricorda che, seppure rientrando nelle categorie di soggetti sopradescritte, non potranno presentare domanda di REM coloro i quali già percepiscono alcune forme di aiuto economico.

In particolare, il REM riconosciuto alle famiglie non è compatibile:

  • Con le indennità Covid-19 previsti dall’articolo 10 del Decreto Sostegni;
  • con le prestazioni pensionistiche, dirette o indirette, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità e dei trattamenti di invalidità civile;
  • con i redditi da lavoro dipendente, la cui retribuzione lorda complessiva sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo;
  • con il reddito e la pensione di cittadinanza percepito al momento della domanda.

Viceversa, per quanto riguarda il REM riconosciuto a coloro a cui sono scadute le indennità NASpI e DisColl, per vedersi ammessi al beneficio costoro non devono essere titolari dei seguenti aiuti economici:

  • una delle indennità Covid-19 previste dall’articolo 10 del Decreto Sostegni;
  • una prestazione pensionistica diretta o indiretta, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità, alla data del 23 marzo 2021, giorno di di entrata in vigore del decreto Sostegni;
  • un contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità, ovvero di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, sempre alla data del 23 marzo 2021.

Inoltre, specifica l’INPS, il REM è incompatibile con l’intervenuta riscossione, in relazione allo stesso periodo, del reddito o della pensione di cittadinanza.

Domanda reddito di emergenza 2021: la “finta” proroga NASpI del Decreto Sostegni

L’estensione del REM anche agli ex percettori di NASpI e DisColl in luogo dell’annunciata proroga di due mesi, è molto probabilmente la principale modifica per la quale l’INPS sta aggiornando i propri sistemi informatici e rappresenta, tra l’altro, il punto di arrivo di un lungo percorso disseminato di dichiarazioni e successive implicite smentite.

Un percorso che ha condotto ad una soluzione che per gli interessati non è delle più favorevoli: 400 euro per tre mesi, pari all’importo base, al posto dell’assegno di disoccupazione, calcolato in base all’ultimo stipendio percepito che il più delle volte supera di gran lunga quanto riconosciuto a titolo di REM.

Ma facciamo un passo indietro.

Prima ancora della crisi di dell’ex Governo Conte bis si parlava di una possibile proroga, per almeno due mesi, dell’indennità di disoccupazione per coloro ai quali era scaduto il periodo di fruizione dell’assegno nei mesi della pandemia.

Sembravano confermare questo precedente orientamento le dichiarazioni dell’ex Ministra del Lavoro Nunzia Catalfo che pronosticava un’estensione temporale del sussidio per i disoccupati che sarebbe arrivata con l’allora Decreto ristori 5ora Decreto Sostegni.

Eppure il nuovo Governo non si è posto in linea di continuità con i suoi predecessori e, sebbene nelle prime bozze del Decreto Sostegni sembrava ci fosse spazio per l’agognata proroga, ha approvato un testo definitivo che ha fatto sfumare ogni speranza.

Al posto del differimento della scadenza della NASpI e DisColl è infatti intervenuta la misura base del reddito di emergenza riconosciuta per tre mesi. (fonte:informazionefiscale.it)

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