Modulo autocertificazione spostamenti nelle zone rosse, arancioni e gialle

Modulo autocertificazione, torna il pdf da compilare per gli spostamenti, dopo il DPCM del 4 novembre 2020. Dovrà essere utilizzato nelle zone rosse, in lockdown, e nelle zone arancioni e gialle, in coprifuoco a partire dalle ore 22 e fino alle 5 di mattina ed in caso di spostamenti tra regioni.

Il modulo di autocertificazione per gli spostamenti torna in tutt’Italia, nelle zone rosse, arancioni e gialle, dopo il DPCM del 4 novembre 2020.

Il modulo in pdf da scaricare e compilare dovrà essere esibito nel caso di spostamenti nel comune e tra regioni, sulla base delle restrizioni previste nell’area di riferimento e su tutto il territorio nazionale dalle 22 alle 5 del mattino.

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A partire dal 6 novembre 2020, i residenti nelle zone rosse tornano in lockdown, ed il modulo di autocertificazione degli spostamenti, di seguito in PDF editabile da scaricare, dovrà essere portato con sé nel caso di uscite per motivi di lavoro, salute o altre necessità.

Nelle zone arancioni l’autocertificazione servirà in caso di spostamenti per comprovati motivi in entrata ed in uscita dalla Regione e da un Comune all’altro.

Nelle zone gialle invece l’autocertificazione degli spostamenti sarà necessaria solo nel caso di uscite durante il coprifuoco, dalle 22 alle 5 del mattino.

Modulo autocertificazione spostamenti nelle zone rosse, arancioni e gialle: il PDF da usare dal 6 novembre 2020

Dovrà essere scaricato, compilato ed esibito agli agenti di polizia in caso di controlli il nuovo modulo di autocertificazione degli spostamenti che torna su tutto il territorio nazionale a partire dal 6 novembre 2020, secondo quanto disposto dal DPCM del 4 novembre.

Ecco il PDF editabile messo a disposizione dal Ministero dell’Interno, da scaricare e compilare in caso di spostamenti, sulla base delle regole previste per le zone rosse, arancioni e gialle:

Il modulo di autocertificazione dovrà essere compilato ed esibito, a richiesta, per autodichiarare che lo spostamento tra regioni è determinato da:

  • comprovate esigenze lavorative (si consiglia di richiedere un certificato al proprio datore di lavoro);
  • motivi di salute.
  • altri motivi ammessi dalle vigenti normative ovvero dai predetti decreti, ordinanze e altri provvedimenti che definiscono le misure di prevenzione della diffusione del contagio.

Con la presentazione del modulo bisognerà inoltre dichiarare:

  • di essere a conoscenza delle misure normative di contenimento del contagio da COVID-19 vigenti alla data odierna, concernenti le limitazioni alla possibilità di spostamento delle persone fisiche all’interno del territorio nazionale;
  • di essere a conoscenza delle altre misure e limitazioni previste da ordinanze o altri provvedimenti amministrativi adottati dal Presidente della Regione o dal Sindaco ai sensi delle vigenti normative;
  • di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e dall’art. 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.

Nell’autodichiarazione in PDF bisognerà inoltre indicare l’indirizzo da cui è iniziato lo spostamento e la destinazione. Ad esempio, se ci si reca a lavoro, bisogna indicare l’indirizzo della propria abitazione e l’indirizzo della sede di lavoro.

Si ricorda che l’autodichiarazione è anche in possesso degli operatori di polizia e può essere compilata al momento del controllo in caso di fermo.

Zone rosse, arancioni e gialle: quando serve il modulo di autocertificazione per gli spostamenti

Non tutti dovranno giustificare il motivo dello spostamento in tutte le ore della giornata. Le regole vengono differenziate in base alla classificazione della zona in cui ci si trova, sulla base delle indicazioni contenute nel DPCM del 4 novembre 2020.

Il nuovo decreto emanato per fronteggiare la seconda ondata dei contagi da Covid-19 suddivide l’Italia in tre zone, rossa, arancione e gialla.

La classificazione sarà costantemente aggiornata con Ordinanza del Ministero della Salute.

La situazione ad oggi è la seguente:

  • nell’area gialla sono attualmente ricomprese: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Province di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto.
  • nell’area arancione: Puglia, Sicilia.
  • nell’area rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta.

Vediamo quindi quando servirà l’autocertificazione nelle tre zone:

  • nell’area gialla bisognerà giustificare il motivo dello spostamento durante il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino;
  • nell’area arancione l’autocertificazione servirà durante il coprifuoco dalle 22 alle 5 ed in caso di spostamenti in entrata e in uscita da una Regione all’altra e da un Comune all’altro;
  • nell’area rossa, per le quali si applica un vero e proprio lockdown, è vietato ogni spostamento anche all’interno del proprio Comune, in qualsiasi orario, salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute, sono di conseguenza vietati gli spostamenti da una Regione all’altra e da un Comune all’altro.

Coronavirus, modulo autocertificazione spostamenti: le sanzioni per chi viola le restrizioni

Si applica una duplice sanzione per chi viola le limitazioni agli spostamenti che per quel che riguarda le nuove regole in Campania, Lazio e Lombardia, riprende la normativa prevista nel periodo del lockdown nazionale.

Le sanzioni applicate a chi viola il coprifuoco locale sono quelle previste dall’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e dall’art. 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.

A fornire un vademecum delle sanzioni previste è stata la Guardia di Finanza.

Tra queste si ricorda che il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all’articolo 3, comma 3.

Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo la sanzione prevista dal primo periodo è aumentata fino a un terzo.

Nel caso di dichiarazioni mendaci è inoltre previsto l’arresto da 1 a 6 anni, secondo le regole disposte dall’articolo 495 del Codice Penale.(fonte:informazionefiscale.it)

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