Bonus Decreto Ristori e non solo: le date di scadenza inserite nel testo
Bonus Decreto Ristori e non solo: le date di scadenza per la domanda inserite nel testo. La maggior parte degli appuntamenti si concentra sul 30 novembre, ma per l’indennità 1.000 euro del DL Agosto il termine è fissato al 13. Ancora da stabilire i termini per i contributi a fondo perduto. Una panoramica sul calendario.
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Bonus Decreto Ristori e non solo: il testo riporta una serie di date di scadenza per la procedere alla domanda di accesso alle misure di sostegno.
Si parte dal 13 novembre che segna il termine ultimo per richiedere l’indennità Covid 1.000 euro prevista dal Decreto Agosto, per passare poi al 30 novembre che segna l’ultima possibilità per una serie di bonus e per il Reddito di Emergenza.
Ma non mancano nuove indicazioni sui tempi anche per quanto riguarda la cassa integrazione. Una panoramica sulle novità.
Bonus Decreto Ristori e non solo: le date di scadenza inserite nel testo
La prima data, tra quelle disposte dal DL numero 137 del 28 ottobre 2020, da cerchiare in rosso sul calendario è il 13 novembre che segna la scadenza per la presentazione della domanda del bonus 1.000 euro onnicomprensivo previsto dal Decreto Agosto.
L’INPS, infatti, ha già pubblicato il 30 ottobre un promemoria sul portale istituzionale: “Il 13 novembre 2020 scade il termine per richiedere l’indennità Covid-19 onnicomprensiva per alcune categorie di lavoratori (stagionali o somministrati del turismo, intermittenti, occasionali ecc.), prevista dal Decreto Agosto (articolo 9, decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104).[…]Dal 14 novembre 2020, pertanto, non sarà più possibile inviare le domande”.
Diverse sono le categorie interessate da questo ultimo appuntamento con la possibilità di richiedere l’indennità utilizzando il servizio attivo sul portale dallo scorso lunedì 26 ottobre 2020:
- stagionali o lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- stagionali di settori diversi dal turismo e dagli stabilimenti termali;
- intermittenti;
- autonomi occasionali;
- incaricati di vendita a domicilio;
- lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri nel 2019 e con un reddito derivante non superiore a 35.000 euro;
- lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri nel 2019 e con un reddito derivante non superiore a 50.000 euro;
- lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.
Un altro bonus di 1.000 euro una tantum, che replica quella del DL Agosto, è stato introdotto dal Decreto Ristori per supportare i lavoratori del mondo dello spettacolo, i lavoratori dipendenti e stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, in generale quelli che risultano particolarmente colpiti dall’emergenza coronavirus.
Per questa nuova tranche, invece, la scadenza è prevista per il 30 novembre 2020.
Ma non tutti i lavoratori devono segnare la scadenza in calendario. Infatti sono tenuti a presentare domanda solo coloro che non hanno mai richiesto i benefici previsti dai decreti emergenziali. Chi ha già avuto accesso ad altre indennità riceve le somme automaticamente da parte dell’INPS.
Stessa modalità di erogazione e stessa scadenza del 30 novembre è prevista anche per i lavoratori sportivi che, però, ricevono il bonus 800 euro dalla Società Sport e Salute e non dall’INPS.
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Bonus Decreto Ristori e non solo: le date di scadenza inserite nel testo
L’ultimo giorno di novembre segna, inoltre, la scadenza per accedere alle due mensilità aggiuntive, per novembre e dicembre, del Reddito di Emergenza previste sempre dal Decreto Ristori.
Nel testo, all’articolo 14, si legge: “La domanda per le quote di Rem di cui al comma 2 è presentata all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 30 novembre 2020 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso”.
Per quanto riguarda l’altra misura chiave del Decreto Ristori, i contributi a fondo perduto, non ci sono indicazioni su tempi e modalità di domanda che però, anche in questo caso, interessa solo coloro che non hanno richiesto la prima tornata di aiuti.
Le nuove partite IVA incluse dovranno attendere le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate. Mentre i primi beneficiari più che segnare una scadenza sul calendario devono fare un nodo al fazzoletto: entro il 15 novembre, infatti, dovrebbero arrivare i primi accrediti sul conto corrente, secondo quanto promesso dal Governo.
Infine, nel testo dell’ultimo provvedimento emergenziale non mancano le indicazioni sulla tabella di marcia della cassa integrazione che diventa sempre più un labirinto di scadenze.
All’articolo 12 si legge: “La scadenza dei termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 10 settembre 2020, è fissata al 31 ottobre 2020”.
(fonte:informazionefiscale.it)
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