Legge 104, nuovi chiarimenti sulle agevolazioni per le auto elettriche e ibride
Legge 104, agevolazioni per l’acquisto di auto elettriche e ibride: l’Agenzia delle Entrate fornisce nuovi chiarimenti, con la risposta all’interpello n. 334 del 10 settembre 2020. L’IVA al 4% non si applica alle stazioni di ricarica da installare a casa.
Legge 104, agevolazioni per l’acquisto di auto elettriche e ibride: l’Agenzia delle Entrate fornisce nuovi chiarimenti sulle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2020.
L’occasione è rappresentata dalla presentazione di istanza di interpello da parte di un contribuente, che chiede se l’IVA agevolata del 4% si applichi anche alle stazioni di ricarica da installare presso la propria casa.
Disco rosso da parte dell’Agenzia delle Entrate. Analizziamo quindi i perché ed i chiarimenti specifici contenuti nella risposta all’interpello n. 334 del 10 settembre 2020.
Legge 104, nuovi chiarimenti sulle agevolazioni per le auto elettriche: l’IVA al 4% non si applica alle stazioni di ricarica
Il decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020 ha esteso l’aliquota IVA agevolata del 4% anche per l’acquisto di veicoli con motori elettrici ed ibridi. Un adeguamento normativo importante, che ha esteso i casi di applicazione delle agevolazioni previste dalla Legge 104 per l’acquisto di auto.
L’attuale formulazione del n. 31) della tabella A, parte II, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972. n.633, prevede quindi l’applicazione dell’aliquota IVA del 4%, fra l’altro, alle cessioni e importazioni di: “autoveicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, nonché le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l’adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti medesimi”.
L’IVA al 4% si applica inoltre per le cessioni di parti, pezzi staccati ed accessori destinati al veicolo. Una previsione che tuttavia non include anche l’installazione delle stazioni di ricarica per le auto elettriche, specifica l’Agenzia delle Entrate.
Legge 104, IVA al 4% auto elettriche ed ibride: perimetro stretto
Nella risposta all’interpello n. 334 del 10 agosto 2020, l’Agenzia delle Entrate specifica che la logica dell’estensione dell’IVA al 4% ai componenti destinati all’auto è quella di agevolare solo pezzi, ricambi ed accessori propri delle apparecchiature che sopperiscono al problema del disabile.
Una conclusione alla quale l’Agenzia delle Entrate arriva da “un’attenta considerazione dell’avverbio esclusivamente” indicato nella norma, che: “rende manifesta la volontà di riferire l’agevolazione alle cessioni di quei beni che possono essere utilizzati solo come pezzi, parti staccate, ecc. degli oggetti che costituiscono l’ausilio per il disabile.”
La ratio della norma, secondo le Entrate, è di incentivare accanto all’acquisto dell’auto anche le spese sostenute per parti e pezzi staccati necessari per l’adattamento del veicolo alle esigenze del disabile.
Un’interpretazione che quindi esclude la possibilità di applicare l’IVA del 4% all’acquisto di una stazione di ricarica per l’auto elettrica ed ibrida ceduta con l’applicazione delle agevolazioni della Legge 104.
Non si tratta di un pezzo necessario per l’adattamento del veicolo del disabile, conclude l’Agenzia delle Entrate. Una chiusura netta che quindi sbarra le porte ad un’estensione dei benefici spettanti.(fonte:informazionefiscale.it)
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