Prolungamento Naspi e Discoll senza necessità di domanda: chiarimenti dall’INPS

Prolungamento Naspi e Discoll senza necessità di domanda: con il Decreto Rilancio vengono riconosciute dall’INPS due mensilità di disoccupazione aggiuntive in caso di scadenza dell’indennità tra il 1° marzo e il 30 aprile 2020. Nella circolare numero 76 del 23 giugno 2020 le regole da applicare e focus su requisiti e cumulabilità.

Prolungamento Naspi e Discoll automatico: l’articolo 92 del Decreto Rilancio, DL numero 34 del 2020, prevede due mensilità di disoccupazione aggiuntive in caso di scadenza dell’indennità tra il 1° marzo e il 30 aprile 2020.

Ad erogarle d’ufficio, come di consueto, è l’INPS che, con la circolare numero 76 del 23 giugno 2020, ha fornito dettagli e indicazioni sulle regole da seguire.

Chi ha diritto a beneficiare del prolungamento di Naspi e DisColl non deve presentare nessuna domanda.

L’importo delle mensilità aggiuntive di disoccupazione è pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

L’INPS precisa: “per i due mesi di estensione delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL trovano applicazione tutti gli istituti relativi alla sospensione delle indennità in caso di rioccupazione di durata pari o inferiore a sei mesi (cinque giorni per la prestazione DIS-COLL), di abbattimento della prestazione in caso di cumulo della prestazione con il reddito da lavoro dipendente o autonomo, nonché l’istituto della decadenza”.

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    Prolungamento Naspi e Discoll e bonus 600 euro: le regole chiarite dall’INPS

    Nel testo della circolare numero 76 del 2020, l’INPS mette in chiaro anche requisiti e condizioni da rispettare per beneficiare del prolungamento Naspi e DisColl.

    Sono due i requisiti fondamentali che danno diritto alla proroga della disoccupazione:

    • il periodo di fruizione deve terminare tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020;
    • il beneficiario non deve aver avuto accesso ad altre forme di bonus e contributi inseriti nel DL Cura Italia e dal Decreto Rilancio stesso.

    In particolare, di seguito le misure che escludono dal prolungamento della Naspi:

    • indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
    • indennità COVID-19 di cui all’articolo 84 del decreto-legge n. 34 del 2020;
    • indennità a favore dei lavoratori domestici e dell’indennità a favore dei lavoratori sportivi di cui agli articoli rispettivamente 85 e 98 del citato decreto-legge numero 34 del 2020.

    L’Istituto, però, specifica che “il percettore delle indennità NASpI e DIS-COLL può cumulare le stesse con le indennità COVID-19 di cui ai richiamati articoli del D.L. n. 18 del 2020, nonché di cui all’articolo 84 del D.L. n. 34 del 2020” nel periodo ordinario di fruizione della disoccupazione.

    Prolungamento Naspi e Discoll senza necessità di domanda: i chiarimenti INPS sui casi particolari

    La circolare INPS, poi, si sofferma su alcuni casi particolari che riguardano il rapporto tra disoccupazione e pensione e chiarisce le regole applicabili.

    Innanzitutto se il percettore di Naspi e Discoll matura i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata durante il periodo di estensione delle indennità, non vengono prorogate.

    E ancora nel testo si legge: “Inoltre, qualora il beneficiario delle richiamate indennità di disoccupazione, la cui durata “ordinaria” termina nel predetto arco temporale 1° marzo – 30 aprile 2020, abbia già presentato alla data di pubblicazione della presente circolare la domanda di certificazione ai sensi dell’articolo 1, commi 179 e 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Ape Sociale, pensione lavoratori precoci) il riconoscimento della proroga in esame è sospeso”.

    In questo caso l’INPS invierà all’interessato una comunicazione nel quale si richiede di confermare la volontà di beneficiare del prolungamento della Naspi entro la scadenza del 31 luglio 2020 con la trasmissione del modello Naspi-Com.

    Solo dopo aver ricevuto la conferma, l’Istituto terrà conto dei periodi di proroga per la verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni per l’accesso all’Ape sociale.

    Infine, l’INPS specifica che il prolungamento della disoccupazione non viene riconosciuto a coloro che hanno beneficiato della Naspi anticipata e il cui periodo teorico di spettanza si conclude nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020.(fonte:informazionefiscale.it)

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