CISOA, Cassa integrazione agricola ed emergenza coronavirus: istruzioni INPS

CISOA, Cassa integrazione agricola ed emergenza coronavirus: regole ordinarie ma i datori di lavoro interessati devono utilizzare la nuova causale COVID-19 CISOA per presentare domanda. I dettagli nella circolare INPS numero 47 del 28 marzo 2020 e nel messaggio 1541 dell’8 aprile. Possibilità di richiedere il pagamento diretto.

CISOA, Cassa integrazione agricola ed emergenza coronavirus: anche dopo il DL Cura Italia si applicano le regole ordinarie, con qualche piccola eccezione.

Come indicato nel messaggio numero 1541 dell’8 aprile 2020, nasce, ad esempio, la causale COVID-19 CISOA” che i datori di lavoro interessati devono utilizzare per presentare domanda.

Nel caso del settore dell’agricoltura le regole a cui far riferimento sono quelle della legge numero 457 del 1972.

La sospensione delle attività lavorative a causa della crisi epidemiologica può rientrare a tutti gli effetti tra le “altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori” che, oltre alle intemperie stagionali, permettono di richiedere l’accesso agli ammortizzatori sociali.

Come per la cassa integrazione del settore industriale, l’integrazione salariale agricola è pari all’80% della retribuzione media giornaliera, che non può essere inferiore a quella stabilita dalle leggi o dai contratti collettivi o individuali applicabili a seconda della categoria e della qualifica di appartenenza del lavoratore.

Diversamente da ciò che accade per la CIG del settore industria, ne hanno diritto gli operai, gli impiegati e i quadri dipendenti a tempo indeterminato delle aziende agricole.

CISOA, Cassa integrazione agricola e coronavirus: come funziona e la nuova causale Covid 19 CISOA

Come si legge nella circolare numero 47 del 28 marzo 2020, la cassa integrazione agricola anche durante l’emergenza coronavirus viene concessa secondo la disciplina ordinaria prevista dalla normativa.

Il riferimento, riportato anche dal documento che fornisce le istruzioni da seguire, è il decreto legislativo numero 148 del 2015 che ha confermato, per il settore agricolo, le disposizioni degli articoli 8 e seguenti della legge numero 457 del 1972.

Nuova, invece, è la causale da utilizzare:“COVID-19 CISOA”, come evidenzai anche il messaggio INPS numero 1541 dell’8 aprile 2020.

Per questo periodo di emergenza, se le aziende hanno già fatto ricorso, anche per altre causali, al numero massimo annuale di giornate fruibili, hanno la possibilità di chiedere la tutela della cassa integrazione in deroga, secondo gli accordi assunti e gli stanziamenti disponibili a livello regionale o di provincia autonoma beneficiando delle novità introdotte.

In linea generale, è possible accedere alla CISOA per diverse cause: avversità atmosferiche, fenomeni infettivi e attacchi parassitari, perdita del prodotto, siccità, stasi stagionale e mancanza involontaria di materie prime.

La norma menziona tra le possibili motivazioni “altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori”, l’emergenza coronavirus è una di queste. A chiarirlo è l’INPS nella circolare numero 47 del 2020.

CISOA, Cassa integrazione agricola ed emergenza coronavirus: chi può presentare domanda

Le aziende impegnate in attività, anche in forma associata, di natura agricola e cioè che esercitano un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento degli animali e attività connesse, o anche quelle dirette alla trasformazione e all’alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nel normale esercizio dell’agricoltura possono presentare domanda per beneficiare della cassa integrazione agricola CISOA.

La circolare INPS specifica che la disciplina, poi, si estende anche ai soggetti riportati di seguito:

  • amministrazioni pubbliche che gestiscono aziende agricole o eseguono lavori di forestazione (limitatamente al personale operaio con contratto di diritto privato);
  • imprese appaltatrici o concessionarie di lavori di forestazione;
  • consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario, nonché consorzi di bonifica, di sistemazione montana e di rimboschimento relativamente alle attività di manutenzione degli impianti irrigui, di scolo e somministrazione delle acque ad uso irriguo o per lavori di forestazione;
  • imprese che provvedono alla cura e protezione della fauna selvatica e all’esercizio controllato della caccia (guardiacaccia e guardiapesca);
  • imprese che provvedono alla raccolta dei prodotti agricoli limitatamente al personale addetto;
  • imprese che svolgono attività di acquacoltura, quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto (legge 5 febbraio 1992, n. 102).

Le cooperative agricole e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano i prodotti agricoli e zootecnici ricavati dall’attività propria o dei soci, di coltivazione, silvicoltura o allevamento degli animali, non rientrano tra le aziende potenziali beneficiarie della CISOA: per i loro dipendenti a tempo indeterminato si applicano le regole del settore Industria.

In particolare, la cassa integrazione agricola spetta nelle condizioni e modalità che seguono:

  • dipendenti a tempo indeterminato, operai, impiegati e quadri, apprendisti e soci di cooperative agricole che prestano attività retribuita come dipendenti e quindi inseriti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli;
  • in caso di sospensioni a giornate intere e non per riduzioni di orario di lavoro;
  • solo se sono state effettuate almeno 181 giornate annue di lavoro presso la stessa azienda agricola (anzianità non richiesta per la CIG);
  • per un massimo di 90 giornate all’anno.

Per quanto riguarda il limite dei 181 giorni, il messaggio numero 1541 dell’8 aprile 2020 specifica: “Si tratta di un requisito riferito ad un periodo annuale, concomitante a quello di erogazione delle prestazioni, e pertanto non può che essere verificato alla fine dell’anno cui si riferiscono le integrazioni salariali, ad eccezione dei casi di inizio e di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel corso dell’anno solare, in cui la verifica viene effettuata anche con riferimento ai dodici mesi successivi o antecedenti la data di inizio o, rispettivamente, di cessazione del rapporto di lavoro”.

CISOA, Cassa integrazione agricola ed emergenza coronavirus: come presentare domanda

Alla luce dell’emergenza coronavirus e considerando le difficoltà operative in cui possono trovarsi le aziende e gli intermediari, la domanda di cassa integrazione agricola con causale COVID-19 CISOA” può essere inoltrata all’INPS entro il quarto mese successivo all’inizio della sospensione dell’attività lavorativa.

Le domande per accedere alle prestazioni di CISOA possono essere presentate nel portale INPS accedendo tramite codice fiscale e PIN rilasciato dall’Istituto al seguente percorso:

  • Servizi per le Aziende ed i Consulenti;
  • Cig e Fondi di Solidarietà.

Acquisita la domanda, la Struttura INPS verifica che non sia stato superato dal lavoratore beneficiario il limite di 90 giornate di fruizione della CISOA nell’anno.

La concessione della prestazione spetta alla commissione provinciale, che deve formalizzare il suo parere entro i 20 giorni dall’invio telematico delle domande da parte del Direttore di Sede.

Nella circolare numero 47 del 28 marzo 2020 si legge: “Nel caso di decorso del termine di 20 giorni senza pronunciamento, il parere si intende favorevolmente reso”.

Le modalità di pagamento della prestazione segue due strade:

  • l’azienda può anticipare le prestazioni e conguagliare gli importi successivamente;
  • in via eccezionale in questo periodo di emergenza coronavirus, c’è la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa.

Nel messaggio numero 1541 dell’8 aprile si legge:Se l’azienda ha già inoltrato domanda di CISOA con altra causale (per esempio, fenomeniparassitari) ed è palese dalla dichiarazione che l’azienda medesima compila o dalle annotazioni riportate sulla domanda stessa che la richiesta è dovuta alla situazione emergenziale in atto, la causale invocata verrà convertita d’ufficio in “COVID-19 CISOA”.

Tutti i dettagli nel testo integrale della circolare numero 47 del 2020 che illustra le regole da seguire per la cassa integrazione in questo periodo di emergenza coronavirus.(fonte:informazionefiscale.it)

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