Coronavirus, domanda di disoccupazione agricola, Naspi e DisColl: c’è più tempo

Coronavirus, domanda di disoccupazione agricola, Naspi e DisColl: c’è più tempo? Data l’emergenza, il DL Cura Italia prevede una proroga per la richiesta di indennità. Con il messaggio numero 1286 del 20 marzo, l’INPS fornisce i primi chiarimenti. Alla luce delle novità, l’Istituto è pronto anche a riesaminare le domande presentate oltre i termini dal 1° gennaio.

Coronavirus, domanda di disoccupazione agricola, Naspi e DisColl: in questa condizione di emergenza c’è più tempo? Anche i termini per la richiesta di indennità si allungano: a stabilire la proroga sono gli articoli 32 e 33 del DL Cura Italia.

Si introduce, in questo modo, una flessibilità sul termine ultimo che i lavoratori devono rispettare per richiedere l’indennità, ma anche per le comunicazioni di reddito e per l’anticipo Naspi.

Con il messaggio INPS numero 1286 del 20 marzo 2020, l’INPS fornisce le prime indicazioni da seguire in attesa delle “istruzioni operative e procedurali” che arriveranno con una circolare illustrativa sulle misure inserite nel Decreto Legge numero 18 del 17 marzo.

Coronavirus, domanda di disoccupazione agricola, Naspi e DisColl: c’è più tempo?

Se l’Italia si ferma, allora c’è bisogno di più tempo. Per tutto e per tutti. A questa esigenza rispondono alcuni interventi previsti dal Decreto economico, attesissimo anche sul fronte delle scadenze fiscali.

Nessuno perderà il lavoro per il coronavirus”, ripete spesso il ministro del’Economia e delle Finanza Roberto Gualtieri dall’inizio dell’emergenza.

Ma se c’è qualcuno che lo ha già perso, a prescindere da questo momento di crisi, non deve essere penalizzato ulteriormente. In questa ottica si inseriscono gli articoli 32 e 33 del DL Cura Italia che intervengono su due fronti:

  • la disoccupazione agricola per il 2019 può essere richiesta entro il 1° giugno 2020;
  • la Naspi e al DisColl entro 128 giorni.

La proroga di 60 giorni del termine, di solito fissato a 30 giorni, vale anche per la presentazione delle domande di anticipo Naspi e per la comunicazione del reddito annuo presunto da parte di chi percepisce le indennità e svolge attività lavorativa autonoma subordinata o parasubordinata. In questo caso i termini passano da 30 a 90 giorni.

Sulla stessa lunghezza d’onda si inserisce anche l’articolo 46 del Decreto “Cura Italia” che stabilisce una sospensione dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo. Nel testo si legge: “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604”.

Coronavirus, più tempo per la domanda di disoccupazione agricola: i nuovi tempi da rispettare e i requisiti per richiederla

Rispetto alle regole attuali, i tempi per presentare la richiesta di indennità si allungano di due mesi sia per i lavoratori agricoli che per i lavoratori dipendenti, i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca.

L’intervento del DL Cura Italia sulla disoccupazione agricola riguarda le domande in competenza 2019.

Il termine canonico scadrebbe il 31 marzo 2020, ma in questa condizione di emergenza coronavirus il testo fissa come scadenza la data del 1° giugno 2020.

L’indennità di disoccupazione spetta ai lavoratori agricoli con i seguenti requisiti:

  • iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti, per l’anno cui si riferisce la domanda o un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato per la porzione di anno di competenza della prestazione;
  • almeno due anni di anzianità nell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
  • almeno 102 contributi giornalieri da calcolare nell’anno a cui si riferisce la prestazione e a quello precedente.

Coronavirus, più tempo per la domanda di disoccupazione: 128 giorni per richiedere indennità Naspi e DisColl

Stessa flessibilità è prevista per la Naspi e la DisColl, anche se i tempi di richiesta dell’indennità seguono un meccanismo diverso.

Le regole standard prevedono che i lavoratore la richieda entro il termine dei 68 giorni, solo per gli eventi di cessazione involontaria dall’attività lavorativa dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 la domanda di indennità è consentita entro i 128 giorni.

Anche le regole attuali prevedono un allungamento del termine dei 68 giorni, ma solo in caso di malattia o maternità indennizzabili.

Naspi e DisColl possono essere percepite dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro o di collaborazione, a seconda dei casi, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno.

dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l’ottavo giorno successivo alla cessazione, ma entro i termini di legge.

Nell’allegato 1 del messaggio INPS numero 1286 del 20 marzo 2020, i primi chiarimenti sul tema. Nel testo si legge: “Nella ipotesi di presentazione di domande di NASpI e DIS-COLL oltre il termine ordinario di 68 giorni dalla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, la prestazione decorrerà dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro”.

Alla luce della proroga, l’INPS chiarisce che saranno riesaminate d’ufficio le seguenti domande presentate a partire dal 1° gennaio 2020:

  • richieste di Naspi e DisColl respinte perché presentate fuori termine, ovvero oltre i 68 giorni;
  • anticipo Naspi respinto perché presentato oltre il termine dei 30 giorni.

Nel testo, inoltre, si legge: “Le prestazioni di 

NASpI e DIS-COLL che sono state poste 

in decadenza per il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione del reddito annuo presunto verranno riesaminate d’ufficio qualora l’attività lavorativa per la quale è richiesta la suddetta comunicazione sia stata intrapresa a fare data dal 1° gennaio 2020”.

Tutti i dettagli nel testo integrale dell’allegato 1 al messaggio numero 1286 del 20 marzo 2020.(fonte:informazionefiscale.it)

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