Assegni familiari, domanda ANF online dal 1° aprile 2019

Domanda online per richiedere gli assegni familiari: l’istanza ANF per l’assegno al nucleo familiare dovrà essere presentata all’INPS in modalità telematica a partire dal 1° aprile 2019. Le novità nella circolare n. 45 del 22 marzo.

Domanda assegni familiariesclusivamente online dal 1° aprile 2019: la novità che riguarda gli ANF è contenuta nella circolare INPS n. 45 del 22 marzo 2019.

lavoratori dipendenti di aziende private non agricole dovranno richiedere l’assegno al nucleo familiare presentando il modello ANF/DIP (SR16) esclusivamente in modalità telematica, inoltrando la domanda online direttamente ovvero per il tramite del patronato o degli intermediari dell’INPS.

Non sarà più possibile presentare domanda per gli assegni al nucleo familiare al datore di lavoro, modalità di richiesta vigente fino al 31 marzo e che sarà superata per garantire un maggior rispetto della privacy dei lavoratori dipendenti e per garantire il corretto calcolo dell’importo spettante.

Resta inalterata invece la modalità di richiesta degli assegni familiari per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato, che continueranno a richiederli direttamente al datore di lavoro presentando il modello “ANF/DIP” (SR16) cartaceo come attualmente previsto.

Assegni familiari, domanda ANF INPS online dal 1° aprile 2019

È con la circolare n. 45 che l’INPS illustra le novità relative alle modalità di presentazione della domanda per gli assegni familiari che riguardano i lavoratori dipendenti di aziende private non agricole.

La richiesta per ottenere gli ANF, l’assegno al nucleo familiare il cui importo è erogato direttamente in busta paga, dovrà essere inoltrata esclusivamente in modalità telematica.

Riepilogando, a partire dal 1° aprile 2019 la situazione sarà la seguente:

Assegni familiari 2019 Come fare domanda dal 1° aprile
Lavoratori dipendenti di aziende private Modello “ANF/DIP” (SR16) online tramite il sito INPS
Lavoratori dipendenti di aziende agricole Modello “ANF/DIP” (SR16) cartaceo al datore di lavoro

La motivazione della novità è duplice: centra la privacy ma, parallelamente, l’INPS intende assicurare una maggiore correttezza nel calcolo dell’importoriconosciuto.

Le domande per la prestazione familiare sinora presentate dai lavoratori interessati ai propri datori di lavoro utilizzando il modello “ANF/DIP” (SR16), a decorrere dal 1° aprile 2019 essere presentate esclusivamente all’INPS.

Sarà l’INPS, una volta ricevute le domande, a calcolare gli importi giornalieri degli assegni al nucleo familiare e quelli mensili teoricamente riconosciuti in base:

  • alla composizione del nucleo familiare;
  • al reddito conseguito negli anni precedenti.

Il lavoratore, dopo aver fatto domanda, riceverà una comunicazione da parte dell’INPS soltanto nel caso di reiezione della richiesta di erogazione degli assegni familiari.

L’utente potrà prendere visione dell’esito della domanda presentata accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione “Consultazione domanda”, disponibile nell’area riservata.

In caso di variazione nella composizione del nucleo familiare, o nel caso in cui si modifichino le condizioni che danno titolo all’aumento dei livelli di reddito familiare, il lavoratore interessato deve presentare, esclusivamente in modalità telematica, una domanda di variazione per il periodo di interesse, avvalendosi della procedura “ANF DIP”.

Domanda ANF online dal 1° aprile 2019: le istruzioni INPS per richiedere gli assegni familiari

A partire dal 1° aprile 2019, le domande per l’assegno al nucleo familiare (ANF) dovrà essere presentata dal lavoratore in modalità telematica in una delle seguenti modalità:

  • WEB, tramite il servizio on-line dedicato, accessibile dal sito www.inps.it, se in possesso di PIN dispositivo, di una identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Il servizio sarà disponibile dal 1° aprile 2019;
  • Patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.

Nel caso in cui il datore di lavoro non sia più attivo, in quanto cessato o fallito, il lavoratore dovrà fare richiesta di pagamento diretto all’Istituto, nel limite della prescrizione quinquennale.

In tal caso, bisognerà seguire il percorso:

  • Invio OnLine di domande di prestazioni a sostegno del reddito” > “Funzione ANF Ditte cessate e Fallite”.

Questa procedura si applicherà anche a patronati ed intermediari INPS qualora la richiesta sia inoltrata mediante questi.

Domanda assegni familiari, autorizzazione ANF in modalità telematica

Nei casi previsti dalle disposizioni vigenti in materia di rilascio dell’Autorizzazione agli assegni per il nucleo familiare, il lavoratore, o il soggetto interessato, che presenta la domanda di “ANF DIP” deve comunque presentare la domanda di autorizzazione tramite l’attuale procedura telematica “Autorizzazione ANF”, corredata della documentazione necessaria per definire il diritto alla prestazione stessa.

In caso di accoglimento, a partire dal 1° aprile 2019, al lavoratore richiedente gli assegni familiari non verrà più inviato il provvedimento di autorizzazione (modello “ANF43”), come finora previsto, ma si procederà alla successiva istruttoria della domanda di “ANF DIP”, da parte della Struttura territoriale competente, secondo le nuove modalità operative.

In caso di reiezione, invece, sarà inviato al richiedente il relativo provvedimento (modello “ANF58”).

Domanda assegni familiari, le novità per i datori di lavoro a partire dal 1° aprile 2019

La circolare pubblicata dall’INPS illustra anche la procedura che dovranno seguire i datori di lavoro, tra i primi ad essere interessati dalle novità che saranno pienamente operative dal 1° aprile 2019.

Gli importi degli assegni familiari calcolati dall’Istituto saranno messi a disposizione del datore di lavoro, che potrà prenderne visione attraverso una specifica utility, disponibile dal 1° aprile 2019, presente nel Cassetto previdenziale aziendale, con specifica indicazione:

  • del codice fiscale del lavoratore;
  • del codice fiscale del richiedente, qualora i due soggetti non coincidano (ad esempio nel caso di madre separata senza posizione tutelata, che chiede la prestazione sulla posizione lavorativa dell’altro genitore).

Sulla base degli importi teoricamente spettanti, così come individuati dall’Istituto, il datore di lavoro dovrà calcolare l’importo effettivamente spettante al richiedente, in relazione alla tipologia di contratto sottoscritto e alla presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento.

La somma corrisposta mensilmente non potrà comunque eccedere quella mensile indicata dall’Istituto. Il datore di lavoro erogherà gli importi per la prestazione familiare con le consuete modalità, unitamente alla retribuzione mensile (in busta paga), e provvederà al relativo conguaglio con le denunce mensili.

Qualora il lavoratore abbia richiesto assegni per il nucleo familiare arretrati, il datore di lavoro potrà pagare al lavoratore e conguagliare attraverso il sistema Uniemens esclusivamente gli assegni relativi ai periodi di paga durante i quali il lavoratore è stato alle sue dipendenze.

Pertanto, le prestazioni familiari relative ad anni precedenti, per periodi lavorativi alle dipendenze di un datore di lavoro diverso da quello attuale, dovranno essere liquidate dal datore di lavoro presso cui il lavoratore prestava la propria attività lavorativa nel periodo richiesto.

Domanda ANF, le istruzioni per i datori di lavoro fino al 31 marzo 2019

Per le domande già presentate fino al 31 marzo 2019, per il periodo compreso tra il 1° luglio 2018 ed il 30 giugno 2019 o a valere sugli anni precedenti.

I lavoratori non dovranno presentare, in tal caso, una nuova domanda INPS per gli assegni al nucleo familiare.

Nel periodo compreso fra il 1° aprile 2019 e il 30 giugno 2019, i datori di lavoro potranno erogare le prestazioni di assegno per il nucleo familiare, e procedere al relativo conguaglio, sulla base sia di domande cartacee presentate dal lavoratore al datore di lavoro entro e non oltre il 31 marzo 2019, sia di domande telematiche presentate all’INPS dal 1° aprile 2019.

Per gli assegni per il nucleo familiare le cui domande sono state presentate in modalità cartacea direttamente al datore di lavoro fino alla data del 31 marzo 2019, il datore di lavoro dovrà, secondo le modalità sinora utilizzate, calcolare l’importo dovuto sulla base delle dichiarazioni presenti nell’istanza, liquidare gli assegni ed effettuare il relativo conguaglio al più tardi in occasione della denuncia Uniemens relativa al mese di giugno 2019.

Dopo la predetta data non sarà più possibile effettuare conguagli per assegni per il nucleo familiare che non siano stati richiesti con le nuove modalità telematiche.(fonte:informazionefiscale)

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