Domanda bonus INPS DL Sostegni bis al via: scadenza 30 settembre per richiedere l’indennità Covid
Domanda bonus INPS previsti dal DL Sostegni bis, è attivo il servizio online per richiedere l’indennità Covid pari a 1.600 euro, 950 euro o 800 euro: l’importo varia in base alla categoria di appartenenza. Devono presentare richiesta solo i lavoratori che non hanno ricevuto la precedente tornata di aiuti. C’è tempo fino alla scadenza del 30 settembre.
Domanda bonus INPS, al via le richieste che riguardano il DL Sostegni bis: è attivo da oggi, 25 giugno, il servizio online per ottenere la nuova tornata di indennità Covid che prevede importi diversi, 1.600 euro, 950 euro o 800 euro, in base alla categoria di appartenenza.
Come in passato, i vecchi beneficiari stanno ricevendo il pagamento automatico delle somme, mentre i lavoratori che non hanno avuto accesso ai benefici previsti in precedenza dal DL Sostegni, ed erogati allo stesso modo dall’Istituto, hanno tempo fino alla scadenza del 30 settembre per richiedere le cifre a cui hanno diritto.
Domanda bonus INPS DL Sostegni bis al via: scadenza 30 settembre per richiedere l’indennità Covid
Con la notizia pubblicata il 25 giugno 2021, l’INPS ha annunciato l’apertura della domanda per ottenere i bonus previsti dal Decreto Sostegni bis (DL n.73/2021).
La novità riguarda diverse categorie di lavoratori:
- stagionali e somministrati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- stagionali e somministrati appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- intermittenti;
- autonomi occasionali;
- incaricati di vendita a domicilio;
- subordinati a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi e con un reddito non superiore a 35.000 euro;
- lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi e con un reddito non superiore a 75.000 euro;
- operai agricoli a tempo determinato;
- pescatori autonomi.
Il valore dell’indennità Covid prevista dal DL Sostegni bis cambia in base alla categoria di appartenenza:
- 800 euro per gli operai agricoli;
- 950 euro per i pescatori;
- 1.600 euro in tutti gli altri caso.
Domanda bonus INPS DL Sostegni bis al via: le istruzioni per procedere entro la scadenza del 30 settembre
Coloro che hanno i requisiti stabiliti dal Decreto Sostegni bis per accedere al bonus INPS, come di consueto, devono presentare domanda utilizzando il servizio online dedicato che è accessibile tramite le seguenti tipologie di credenziali:
- SPID, Identità Digitale;
- PIN INPS;
- CIE, Carta d’Identità Elettronica;
- CNS, Carta Nazionale dei Servizi.
Una volta all’interno del portale è possibile seguire la procedura guidata per inoltrare la richiesta che ricalca quella già prevista in precedenza per altre tornate di aiuti: si ha tempo fino alla scadenza del 30 settembre 2021.
Devono procedere con la domanda del bonus INPS solo i lavoratori che non hanno avuto accesso alla precedente tornata di aiuti.
Il portale INPS mette in guardia: “Coloro che hanno già beneficiato delle indennità onnicomprensive, prevista dall’art. 10 del DL 41/2021, anche a seguito di riesame con esito positivo, per le suddette categorie di lavoratori, non devono presentare domanda per la nuova indennità onnicomprensiva bis DL 73/2021 in quanto quest’ultima verrà erogata direttamente dall’INPS”.
Diversamente nel caso di una domanda inviata ma respinta è necessario procedere con una nuova richiesta.
L’Istituto, inoltre, chiarisce che la nuova indennità onnicomprensiva bis DL 73/2021 ed il Reddito di Emergenza (REM) per l’anno 2021 sono incompatibili tra loro se richiesti dallo stesso nucleo familiare.
Mentre è possibile procedere con la domanda del bonus INPS a integrazione del Reddito di Cittadinanza fino all’ammontare dovuto per la stessa indennità. In questo caso, però, l’indennità sarà corrisposta direttamente tramite la misura ordinaria al quale verrà aggiunto un ulteriore importo.(fonte:informazionefiscale.it)
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