Bonus 100 euro per emergenza Covid, esclusione totale dei lavoratori all’estero

Bonus 100 euro per emergenza Covid anche per i lavoratori all’estero? L’Agenzia delle Entrate pone il suo veto con la risposta all’interpello numero 271 del 20 aprile 2021. Il premio spetta ai lavoratori che a marzo 2020 si sono mossi sul territorio italiano per raggiungere il loro posto di lavoro.

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Bonus 100 euro per emergenza Covid anche per i dipendenti all’estero? L’Agenzia delle Entrate risponde con un veto assoluto.

D’altronde il premio introdotto dal DL Cura Italia è nato per i lavoratori che all’inizio della crisi epidemiologica si sono mossi sul territorio italiano per raggiungere il loro posto di lavoro. Ed è quindi legato al rischio di un preciso territorio in un preciso momento.

A ribadire i confini della platea di beneficiari è la risposta all’interpello numero 271 del 10 aprile 2021.

Come di consueto, il punto di partenza è l’analisi di un caso pratico.

Bonus 100 euro per emergenza Covid, esclusione totale dei lavoratori all’estero

Lo spunto arriva da un Ministero presso il quale, oltre al personale di ruolo, trasferito temporaneamente, prestano servizio impiegati a contratto permanentemente residenti dello Stato estero nel quale vengono assunti.

I predetti impiegati a contratto sono assunti dagli uffici all’estero con i quali stipulano il contratto d’impiego, fanno parte di un contingente distinto dal personale di ruolo, si distinguono due categorie:

  • quelli con contratto regolato dalla legge italiana, cosiddetta categoria ad esaurimento;
  • quelli con contratto regolato dalla legge locale.

Dopo aver specificato il trattamento fiscale che viene applicato alle due categorie di lavoratori, il Ministero si rivolge all’Agenzia delle Entrate per verificare il diritto degli impiegati a contratto, che sono assunti dagli uffici della rete diplomatico-consolare all’estero, indipendentemente dal regime fiscale e previdenziale applicato, a ricevere il bonus 100 euro previsto dall’articolo 63 del Decreto Cura Italia.

All’inizio dell’emergenza Covid, infatti, il primo provvedimento adottato per proteggere la salute dei cittadini, sostenere il sistema produttivo e salvaguardare la forza lavoro ha previsto un premio per i lavoratori dipendenti che con la crisi epidemiologica in atto, a marzo 2020, si sono recati sul posto di lavoro muovendosi sul territorio.

Con la risposta all’interpello numero 271 del 20 aprile 2021, l’Agenzia delle Entrate pone il suo veto: “Considerata, pertanto, la ratio sottesa alla disposizione in esame che, come detto, è stata emanata in ragione della situazione epidemiologica riscontrata nel nostro Paese, in relazione alla fattispecie in esame, si ritiene che il premio di euro 100, previsto dall’articolo 63 del decreto Cura Italia, non possa essere erogato agli impiegati a contratto assunti all’estero in quanto nel caso di cui trattasi i lavoratori svolgono la propria prestazione all’estero”.

Bonus 100 euro per emergenza Covid, lavoratori all’estero sempre esclusi dal premio

La posizione assunta nei confronti dei lavoratori impiegati all’estero non stupisce. La misura, infatti, adottata all’inizio dell’emergenza Covid e mai più replicata è strettamente collegata al contesto italiano e al periodo in cui ha preso vita.

All’articolo 63 del Decreto Cura Italia si legge: “Ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro, spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese”.

Il bonus 100 euro nasce per il lavoratore che, nonostante la crisi epidemiologica e le difficoltà iniziali di protezione, si sposta sul territorio e raggiunge la sua sede di lavoro, o va in trasferta presso clienti o in missione o ancora svolge la sua attività presso sedi secondarie dell’impresa.

Al di fuori dei confini italiani, però, il contesto cambia e il premio viene meno.

Nessuna somma aggiuntiva, infatti, è stata prevista per i lavoratori che a marzo 2020 hanno continuato a svolgere la loro attività non in presenza, quindi in smartworking o tramite telelavoro. Anche in questo caso, infatti, i dipendenti non hanno dovuto fronteggiare alcun rischio dato dalla situazione epidemiologica italiana per continuare a lavorare.(fonte:informazionefiscale.it)

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