Modello 730/2021, tracciabilità delle spese detraibili: quali documenti conservare?

Modello 730/2021, l’obbligo di tracciabilità delle spese detraibili porta alla necessità di predcisporre e conservare i documenti che attestano il pagamento con carte o bancomat. In vista dell’avvio della stagione dichiarativa, facciamo il punto sui nuovi documenti richiesti.

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Modello 730/2021, la tracciabilità delle spese detraibili obbliga ad un appesantimento delle verifiche circa i documenti necessari.

Dalle spese sanitarie sostenute presso medici e strutture private, passando per le spese scolastiche e fino a quelle sostenute per l’affitto di studenti fuori sede, a partire dal 1° gennaio 2020 è entrato in vigore l’obbligo di pagamento con mezzi tracciabili.

Carte, bancomat o assegni aprono le porte alle detrazioni fiscali nel modello 730/2021. A patto però che il contribuente possa provare di aver pagato con mezzi diversi dal contante: come?

Serve che la ricevuta rilasciata evidenzi la modalità di pagamento o, in alternativa, un’annotazione da parte del venditore sul documento di spesa.

Modello 730/2021, tracciabilità delle spese detraibili: quali documenti conservare?

L’obbligo di tracciabilità ai fini delle detrazioni fiscali di cui all’articolo 15 del TUIR è entrato in vigore lo scorso 1° gennaio, e il modello 730/2021 segna il debutto operativo della stretta ai contanti per i rimborsi Irpef del 19%.

Normalmente, lo scontrino rilasciato dall’esercente riporta se il pagamento è stato effettuato in contanti o in modalità elettronica. È questa la prima verifica da fare per capire se una spesa rientra o meno tra quelle detraibili con il modello 730/2021.

Lo scontrino o la fattura rilasciata dall’esercente o dal professionista resta il documento principale ai fini delle detrazioni Irpef ma, a partire dalle spese sostenute nel 2020, è necessario che questo riporti che il pagamento è stato eseguito con carte o bancomat.

È possibile provare che il pagamento è stato effettuato con mezzi tracciabili anche consegnando al professionista o al CAF l’estratto conto bancario, copia del bollettino postale o del MAV e dei pagamento con PagoPA.

C’è un’ulteriore via alternativa che, in caso di impossibilità a produrre i documenti di cui sopra, consente di salvare la detrazione fiscale nel modello 730/2021.

Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 431 del 2 ottobre 2020, l’utilizzo del mezzo di pagamento tracciabile può essere documentato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.

Modello 730/2021, per quali spese detraibili si applica l’obbligo di tracciabilità

L’obbligo di tracciabilità ai fini delle detrazioni Irpef in dichiarazione dei redditi abbraccia la generalità degli oneri contenuti all’articolo 15 del TUIR, con la sola eccezione delle spese mediche sostenute presso strutture pubbliche o accreditate e delle spese per farmaci.

Ad introdurlo è stata la Legge di Bilancio 2020, ascrivendo a bilancio un maggior gettito nelle casse dell’Erario pari a 868 milioni di euro nel solo 2021.

Bonifici, bollettini postali, bancomat, carte di credito o prepagate ed assegni sono i mezzi di pagamento ritenuti idonei alla detraibilità della spesa sostenuta in dichiarazione dei redditi. L’uso del contante fa venir meno la possibilità di beneficiare dello sconto Irpef.

Ma quali sono le spese per le quali è necessario prestare attenzione? Proponiamo di seguito l’elenco di quelle principali:

  • affitto studenti fuori sede;
  • abbonamento mezzi pubblici
  • prestazioni sanitarie effettuate presso strutture private non accreditate;
  • spese sportive per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni;
  • spese scolastiche e universitarie;
  • spese veterinarie;
  • spese per l’assistenza personale di soggetti non autosufficienti;
  • spese funebri.

Le stesse spese indicate all’articolo 15 del TUIR sono tra l’altro sottoposte alla limitazione per reddito.

A partire dal modello 730/2021, la detrazione spetta:

  • per l’intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;
  • per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro. (fonte:informazionefiscale.it)

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