Legge 104, IVA ridotta auto disabili: certificazione anche dopo l’acquisto
Legge 104, IVA ridotta auto disabili: la certificazione può essere presentata anche dopo l’acquisto, con procedura di rimborso differenziata in base alla data di presentazione della documentazione. I chiarimenti sull’applicazione dell’aliquota ridotta arrivano dall’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 69 del 1° febbraio 2021.
Legge 104, IVA ridotta auto disabili: la certificazione necessaria per beneficiare dell’agevolazione può essere presentata anche dopo l’acquisto.
È l’Agenzia delle Entrate a fornire chiarimenti, con la risposta all’interpello n. 69 del 1° febbraio 2021.
Il caso preso ad esame è relativo ad un contribuente che ha acquistato un’autovettura senza chiedere l’applicazione delle agevolazioni riconosciute dalla legge 104, in quanto non ancora in possesso della documentazione utile.
Dopo il rilascio della certificazione dello stato di disabilità grave, il contribuente istante ha richiesto al rivenditore l’emissione di una nota di credito per il rimborso dell’IVA. All’Agenzia delle Entrate viene quindi richiesto quale sia la corretta procedura prevista per l’accesso ex post ai benefici della legge 104.
Legge 104, IVA ridotta auto disabili: certificazione anche dopo l’acquisto
La certificazione attestate la condizione di grave disabilità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della legge 104, derivante da patologie che comportano una limitazione alla capacità di deambulazione, è uno dei requisiti per beneficiare dell’IVA ridotta sull’acquisto di auto.
Non è tuttavia requisito fondamentale esserne in possesso al momento dell’acquisto. Sarà possibile assolvere all’onere probatorio anche in un momento successivo, esibendo la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge per poter beneficiare dell’IVA ridotta.
Questo è quanto chiarito in prima battuta dall’Agenzia delle Entrate, che con la risposta all’interpello n. 69 del 1° febbraio 2021 si sofferma quindi sulla corretta procedura per il riconoscimento ex post dei benefici della legge 104.
In caso di presentazione della certificazione di disabilità grave dopo l’acquisto dell’auto, il venditore ha la facoltà di emettere una nota di variazione in diminuzione ai sensi dell’articolo 26, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, nel termine di un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile.
Nel caso di superamento del termine di un anno, l’emissione della nota di variazione è preclusa alla società venditrice. In tal caso, la richiesta del rimborso, ai sensi dell’articolo 30-ter del Dpr n. 633 del 1972, può essere presentata entro il termine di due anni dal versamento o dal verificarsi del presupposto per la restituzione.
Legge 104, certificazione della disabilità grave per l’IVA ridotta sull’acquisto di auto
La richiesta di chiarimenti è occasione utile per soffermarsi sulla certificazione necessaria all’applicazione dell’IVA ridotta del 4% sull’acquisto di auto.
Sul punto, con la circolare n. 46/E dell’11 maggio 2001, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che: “il riferimento fondamentale per usufruire dei benefici fiscali previsti dall’articolo 30 sopra citato è la situazione di handicap grave, definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione. La gravità della limitazione deve essere certificata con verbale dalla commissione per l’accertamento dell’handicap di cui all’articolo 4 della medesima legge n. 104.”
Il verbale della commissione per l’accertamento dell’handicap dovrà quindi attestare anche il possesso dei requisiti per beneficiare dell’IVA ridotta sull’acquisto di veicoli.
La medesima commissione deve certificare l’appartenenza alla categoria dei soggetti affetti da pluriamputazioni, ammessi al beneficio senza necessità di adattamenti del veicolo.
L’adattamento funzionale del veicolo alle necessità del portatore di handicap rimane, invece, elemento essenziale, ai fini della concessione delle agevolazioni fiscali, per quei soggetti che, pur affetti da una ridotta o impedita capacità motoria permanente, non siano stati dichiarati portatori di “grave limitazione della capacità di deambulazione” da parte delle commissioni mediche competenti.
Con la stessa circolare, richiamata nella risposta all’interpello del 1° febbraio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che, con riguardo alle persone con lo stato di handicap grave, comportante una limitazione permanente della capacità di deambulazione, lo stesso può essere documentato da una certificazione di invalidità, rilasciata da una commissione medica pubblica, attestante specificatamente “l’impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l’aiuto di un accompagnatore”, sempreché il certificato di invalidità faccia esplicito riferimento anche alla gravità della patologia.
In tal caso, non è quindi fondamentale l’accertamento formale della gravità dell’handicap da parte della commissione medica competente.(fonte:informazionefiscale.it)
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