Cassa integrazione e disoccupazione, INPS: gli importi massimi per il 2021

Cassa integrazione e disoccupazione, l’INPS rende noti gli importi massimi da applicare a partire dal 1° gennaio 2021 per i trattamenti di integrazione salariale, per l’assegno ordinario ed emergenziale per il Fondo di solidarietà del credito e per quello cooperativo, per Naspi, DIS-COLL, indennità di disoccupazione agricola e per l’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili. I massimali sono riportati nelle tabelle della circolare numero 7 del 21 gennaio 2021.

Cassa integrazione e disoccupazione, con la circolare numero 7 del 21 gennaio 2021 l’INPS rende noti gli importi massimi per l’indennità di disoccupazione, gli assegni di integrazione salariale e le altre misure di sostegno.

Tali importi devono essere presi come riferimento per i trattamenti a partire dal 1° gennaio 2021.

Nel documento di prassi sono riportate le tabelle relative alle seguenti misure:

  • Trattamenti di integrazione salariale;
  • Fondo Credito;
  • Fondo Credito Cooperativo;
  • Indennità di disoccupazione NASpI;
  • Indennità di disoccupazione DIS-COLL;
  • Indennità di disoccupazione agricola;
  • Assegno per attività socialmente utili.

Le somme sono aumentate in base alla variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Cassa integrazione e disoccupazione, INPS: gli importi massimi per il 2021

La cassa integrazione, l’indennità di disoccupazione Naspi e le altre misure di integrazione salariale sono al centro della circolare INPS numero 7 del 21 gennaio 2021.

Il documento di prassi riporta gli importi massimi che devono essere applicati a partire dal 1° gennaio 2021.

I massimali sono stabiliti tenendo conto della variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Il documento contiene diverse tabelle che devono essere prese a riferimento per le seguenti misure:

  • Trattamenti di integrazione salariale;
  • Fondo Credito;
  • Fondo Credito Cooperativo;
  • Indennità di disoccupazione NASpI;
  • Indennità di disoccupazione DIS-COLL;
  • Indennità di disoccupazione agricola;
  • Assegno per attività socialmente utili.

La determinazione dei massimali per i trattamenti di integrazione salariale previsti dall’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 148/2015, varia a seconda della retribuzione.

Per gli importi si può fare riferimento alla tabella riassuntiva.

Retribuzione (euro)TettoImporto lordo (euro)Importo netto (euro)
inferiore o uguale a 2.159,48Basso998,18939,89
superiore a 2.159,48Alto1.199,721.129,66

La circolare INPS specifica inoltre che anche per le integrazioni salariali relative ai contratti di solidarietà, il trattamento ammonterà all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate con il limite dei massimali.

Gli importi devono essere incrementati del 20% per i trattamenti di integrazione salariale in favore delle imprese del settore edile e lapideo, per intemperie stagionali.

La tabella di riferimento è dunque la seguente.

Retribuzione (euro)TettoImporto lordo (euro)Importo netto (euro)
inferiore o uguale a 2.159,48Basso1.197,821.127,87
superiore a 2.159,48Alto1.439,661.355,58

Cassa integrazione e disoccupazione, INPS: i massimali previsti per il fondo di credito e fondo cooperativo

Il fondo di credito applica massimali diversi in relazione all’assegno ordinario e all’assegno emergenziale.

Per quanto riguarda l’assegno ordinario, le somme di riferimento sono riportate nella tabella riassuntiva.

Retribuzione mensile lorda (euro)Massimale (euro)
inferiore a 2.184,241.186,29
compresa tra 2.184,24 e 3.452,741.367,35
superiore a 3.452,741.727,41

Per quanto riguarda l’assegno emergenziale, si devono prendere in considerazione i massimali mensili e le retribuzioni di riferimento per l’applicazione degli stessi, secondo quanto riportato in tabella.

Retribuzione tabellare annua lorda (euro)Importo al lordo della riduzione del 5,84% (art. 26, L. n. 41/1986) (euro)Importo al netto della riduzione del 5,84% (art. 26, L. n. 41/1986) (euro)
inferiore a 41.829,332.443,352.300,66
compresa tra 41.829,33 e 55.037,772.752,412.752,41
superiore a 55.037,773.852,343.852,34

Per i massimali relativi all’assegno emergenziale del Fondo di Credito Cooperativo, si deve fare riferimento a una nuova tabella, con importi differenti.

Retribuzione tabellare annua lorda (euro)Importo al lordo della riduzione del 5,84% (art. 26, L. n. 41/1986) (euro)Importo al netto della riduzione del 5,84% (art. 26, L. n. 41/1986) (euro)
inferiore a 39.543,112.343,442.206,58
compresa tra 39.543,11 – 55.152,243.151,993.151,99
superiore a 55.152,243.666,063.666,06

Cassa integrazione, INPS: le tabelle di riferimento per Naspi, DIS-COLL e disoccupazione agricola

La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione Naspi è di 1.227,55 euro.

L’importo massimo mensile dell’indennità non può in ogni caso superare, per il 2021, 1.335,40 euro.

Per quanto riguarda l’indennità di disoccupazione DIS-COLL, invece, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo è di 1.227,55 euro.

L’importo massimo mensile di tale indennità non superare i 1.335,40 euro.

Per quanto riguarda l’indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare nell’anno 2021 con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2020, si deve applicare gli importi massimi stabiliti per tale ultimo anno.

Tali importi sono indicati nella circolare n. 20 del 10 febbraio 2020 con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale, ovvero 1.199,72 euro (per ciò che riguarda il massimale più alto) e 998,18 euro (quanto al massimale più basso).

L’importo mensile dell’assegno per attività socialmente utili è invece pari a 595,93 euro.(fonte:informazionefiscale.it)

Contattaci per una consulenza gratuita

Per informazioni o preventivi compila il Form e ti ricontatteremo al più presto.

    Lascia un commento

    Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *