Pagamento cassa integrazione in deroga, il datore di lavoro è sempre sostituto di imposta

Pagamento cassa integrazione in deroga per coronavirus, le somme corrisposte ai lavoratori sono riconducibili ai redditi di lavoro dipendente e il datore di lavoro ricopre sempre il ruolo di sostituto di imposta, anche dopo la cessazione del rapporto. A stabilirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 47 del 19 gennaio 2021.

Pagamento cassa integrazione in deroga per coronavirus, è sempre il datore di lavoro ad agire come sostituto di imposta, anche se gli importi vengono corrisposti dopo la cessazione del rapporto tra azienda e beneficiario. Si tratta, infatti, in ogni caso di somme riconducibili ai redditi di lavoro dipendente.

A chiarire le regole da seguire è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 47 del 29 gennaio 2021.

Lo spunto, come di consueto, arriva dall’analisi di un caso pratico. Protagonista è una società che, in seguito alla sospensione dell’attività di trasporto persone a causa dell’emergenza Covid-19, ha richiesto per i propri lavoratori la cassa integrazione in deroga, in linea con quanto stabilito dalla Decreto Cura Italia.

Pagamento cassa integrazione in deroga, le somme sono redditi di lavoro dipendente

Le somme non sono arrivate direttamente al dipendente, ma cumulativamente all’azienda, con il bonifico di un importo complessivo lordo.

Come molti altri lavoratori, i dipendenti hanno potuto ricevere il pagamento della cassa integrazione di maggio e giugno 2020 solo a inizio ottobre, con netto ritardo.

Nel frattempo alcuni beneficiari, per dimissioni o per scadenza naturale del contratto, hanno interrotto il loro rapporto con il datore di lavoro.

Alla luce del quadro delineato, la società si rivolge all’Agenzia delle Entrate per verificare il suo ruolo di sostituto di imposta nell’erogazione del pagamento della cassa integrazione in deroga e gli eventuali adempimenti fiscali connessi, sostenendo l’assenza di una norma che regoli il caso specifico.

In realtà, sottolinea l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 47 del 19 gennaio 2021, tutte le regole sono rintracciabili nel TUIR e non ci sono dubbi sul fatto che l’azienda debba continuare a ricoprire il ruolo di sostituto di imposta, ovvero
di “operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa”.

Nel testo si legge: “La società istante sarà tenuta ad effettuare le ritenute a titolo di acconto IRPEF sulle somme da erogarsi ai suoi ex dipendenti a titolo di cassa integrazione in deroga e, conseguentemente, ad assolvere gli obblighi di:

  • versamento delle ritenute ai sensi degli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
  • certificazione degli emolumenti e presentazione del modello di dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari (modello 770), così come previsto dall’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

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Pagamento cassa integrazione in deroga, il datore di lavoro è sempre sostituto di imposta

L’aspetto principale su cui soffermarsi per sciogliere il nodo che riguarda gli adempimenti fiscali connessi al pagamento della cassa integrazione nei confronti di dipendenti con cui non c’è più un rapporto di lavoro è la natura delle somme erogate.

E infatti l’obbligo di effettuare la ritenuta spetta al soggetto erogante/sostituto d’imposta ogni volta che vengono erogate somme e valori relativi all’articolo 51 del TUIR e, quindi, somme e valori in qualunque modo riconducibili al rapporto di lavoro, anche se corrisposti in favore di soggetti che non risultano essere dipendenti di chi le corrisponde.

Un principio messo in luce dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione numero 101 del 27 luglio 2005.

Il documento sottolinea: “A tale proposito, in più occasioni è stato precisato che costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori che sono percepiti, a qualunque titolo, in relazione al rapporto di lavoro e, conseguentemente tutte le erogazioni che siano in qualche modo riconducibili al rapporto di lavoro, a prescindere dalla esistenza di un attuale vincolo sinallagmatico con la prestazione lavorativa (circolari 23 dicembre 1997, n. 326, 10 giugno 2004, n. 24, 19 gennaio 2007, n. 1; nonché risoluzioni 12 giugno 2002, n. 186, 23 maggio 2003, n. 114 e 29 maggio 2009, n.137)”.

Sono redditi di lavoro dipendente anche le somme che trovano la loro origine e giustificazione nel rapporto di lavoro dipendente, anche se vengono erogate dopo la cessazione del rapporto.

Ed è proprio questo il caso del pagamento della cassa integrazione in deroga nei confronti di dipendenti con cui non esiste più un rapporto di lavoro.

Tutti i dettagli nel testo integrale della risposta all’interpello numero 47 del 19 gennaio 2021.(fonte:informazionefiscale.it)

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