Scaldabagno a pompa di calore e stufa a pellet: ampio accesso al superbonus 110%

Superbonus 110%, sì alla maxi detrazione in caso di sostituzione della caldaia a gas con uno scaldabagno a pompa di calore. Si tratta di un intervento trainante, che spiana la strada anche alla detrazione della stufa a pellet. A fornire le istruzioni è l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 600 del 17 dicembre 2020.

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Scaldabagno a pompa di calore per la produzione di acqua calda e stufa a pellet per il riscaldamento dell’abitazione: disco verde per il superbonus del 110%.

Il doppio intervento, con la contestuale sostituzione della caldaia a gasolio adibita sia al riscaldamento che alla produzione di acqua calda rientra tra quelli agevolabili con il superbonus del 110%, per effetto del meccanismo che lega interventi trainanti ed interventi trainati.

A fornire chiarimenti è l’Agenzia delle Entrate, con risposta all’interpello n. 600 del 17 dicembre 2020.

Scaldabagno a pompa di calore e stufa a pellet: ampio accesso al superbonus 110%

L’installazione di due impianti diversi, in sostituzione della caldaia a gasolio utilizzata sia per il riscaldamento che per la produzione di acqua calda sanitaria, rientra tra i lavori ammessi al superbonus del 110%, ovviamente a patto di rispettare l’intero set di adempimenti previsti.

Il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate parte da un caso pratico. A presentare istanza di interpello è un contribuente che intende sostituire l’impianto in uso con:

  • uno scaldabagno a pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria,
  • una termostufa a pellet per il riscaldamento dell’abitazione.

Il doppio intervento non inibisce l’accesso al superbonus del 110%. Come evidenziato nella risposta all’interpello n. 600 del 17 dicembre 2020, è possibile accedere alla maxi detrazione per lo scaldabagno a pompa di calore come intervento trainante, e per la stufa a pellet, generatore di calore alimentato a biomassa combustibile, come intervento trainato.

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Superbonus 110%, sostituzione della caldaia intervento trainante per la stufa a pellet

Oltre a riepilogare le norme generali che regolano il superbonus del 110%, l’Agenzia delle Entrate con l’interpello n. 600 si sofferma sul rapporto tra interventi trainanti e lavori trainanti con riguardo al caso prospettato dal contribuente.

Tra gli interventi trainanti, secondo quando disposto dall’articolo 119 del decreto Rilancio, al comma 1, lettera c) vi rientra: “la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici (…) e relativi sistemi di accumulo.”

La sostituzione della caldaia, anche se con lo scaldabagno per la sola produzione di acqua calda ad uso sanitario, apre la strada all’accesso alla detrazione del 110% per i lavori trainati.

Vi rientrano tutte le spese di riqualificazione energetica ammesse all’ecobonus ordinario.

La percentuale di detrazione prevista, nel caso specifico per la stufa a pellet, sale al 110% se l’intervento trainato è eseguito congiuntamente al lavoro trainante.

Resta l’obbligo di passare a due classi energetiche superiori (con APE pre e post lavori) o la classe energetica più alta.

Tornando al requisito dell’esecuzione congiunta dei due lavori, l’Agenzia delle Entrate specifica che è necessario che le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, siano ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti. (fonte:informazionefiscale.it)

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