Calcolo IMU 2020: come fare, esempio e quando pagare

IMU 2020: come fare il calcolo, in vista della scadenza del saldo? Dopo la proroga del termine per l’approvazione delle nuove aliquote, si replica lo schema già adottato in sede di acconto. Di seguito istruzioni ed un esempio per calcolare la seconda rata.

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IMU 2020: come fare il calcolo? In vista della scadenza del saldo, fissata al 16 dicembre, vediamo quali sono le regole per calcolare la seconda rata.

Il calcolo dell’IMU 2020 dovrebbe avvenire con le stesse regole utilizzate per pagare la prima rata. Usiamo il condizionale in quanto si attendono chiarimenti specifici da parte del MEF.

Il perché è legato alla situazione di emergenza causata dal Covid-19. Ai comuni viene dato più tempo per approvare le nuove aliquote per il calcolo IMU 2020, con la conseguenza che l’eventuale conguaglio dovuto, sulla base del regolamento approvato entro la fine dell’anno, dovrà essere effettuato entro il 28 febbraio 2021.

Si rendono ora necessarie istruzioni specifiche da parte del Ministero dell’Economia, anche se è legittimo pensare che il calcolo IMU può essere effettuato partendo da quanto già pagato lo scorso anno, così come avvenuto per il versamento dell’acconto.

Il saldo IMU 2020 rappresenta il secondo appuntamento con la nuova imposta unica sulla casa che, a partire dal 2020, ha preso il posto della IUC, portando all’abolizione della TASI. Una novità che, complice anche il periodo di emergenza, solleva diversi dubbi da parte dei contribuenti.

Una delle domande più frequenti riguarda le modalità di calcolo della nuova IMU 2020, anche considerando l’accorpamento con la TASI ed il rinvio del termine per l’approvazione delle nuove aliquote.

Sulle regole per calcolare l’imposta c’è da ricordare che esclusivamente per l’acconto in scadenza il 16 giugno, la Legge di Bilancio 2020 ha previsto che il versamento doveva corrispondere alla metà di quanto pagato nel 2019 a titolo di IMU e TASI. Considerando il caos generato dalla proroga del termine per l’adozione dei nuovi regolamenti, si suppone che la stessa regola si potrà applicare per il calcolo del saldo, fatta eccezione dei comuni che hanno già deliberato le nuove aliquote.

In linea generale non cambia la formula per il calcolo IMU 2020, e di seguito vedremo alcuni degli esempi forniti dal MEF su situazioni particolari da considerare.

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Calcolo IMU 2020, come calcolare il saldo in scadenza il 16 giugno

Il comma 762, articolo 1, della Legge di Bilancio 2020 ha previsto che esclusivamente per l’acconto IMU del 16 giugno 2020 bisognava versare la metà di quanto pagato lo scorso anno a titolo di IMU e TASI.

Il calcolo dell’acconto IMU 2020 è stato quindi facilitato, mentre sono non pochi i dubbi in merito alle regole per calcolare il saldo del 16 dicembre 2020.

Come sopra anticipato, la legge di conversione del decreto sullo stato d’emergenza Covid-19 ha prorogato al 31 di dicembre 2020 il termine entro la quale il comune deve inserire il prospetto delle aliquote IMU e il relativo regolamento sul Portale del federalismo fiscale.

Pur restando inalterata la scadenza del saldo IMU 2020, viene conseguentemente prorogato il termine per pagare il conguaglio dell’imposta, che potrà essere versato senza sanzioni e interessi entro il
28 febbraio 2021 (1° marzo, cadendo di domenica).

La scadenza ordinaria per i comuni, chiamati ad aggiornare o confermare le aliquote applicate, così come le eventuali agevolazioni e riduzioni, è fissata al 28 ottobre. Si tratta di un passaggio fondamentale per poter calcolare saldo e conguaglio dell’IMU, considerando che l’acconto viene calcolato sulla base delle aliquote previste per l’anno precedente.

Ora però bisognerà coordinare la nuova proroga con le misure già previste dalla Legge di Bilancio 2020, che consentiva di pagare la metà di IMU e TASI del 2019 esclusivamente in sede di acconto.

A logica però, anche per calcolare il saldo IMU si dovrebbero poter utilizzare le aliquote approvate dal proprio Comune lo scorso anno, salvo i casi in cui sia già stato adottato il nuovo regolamento per il 2020.

In sostanza, si dovrebbe ripetere la situazione creatasi a giugno, con la possibilità di pagare l’ulteriore metà di IMU e TASI versata nel 2019.

In attesa di chiarimenti specifici e quanto mai necessari, anche alla luce della cancellazione dell’IMU prevista per alcune attività, riepiloghiamo qual è la formula da usare per calcolare l’IMU 2020, con un esempio numerico.

Formula calcolo IMU 2020, coefficienti catastali ed esempio

In attesa di indicazioni da parte del MEF, vediamo qual è la formula per calcolare la nuova imposta sulla casa.

Come già avvenuto negli scorsi anni, per il calcolo IMU 2020 bisognerà avere a disposizione i seguenti dati:

  • rendita catastale;
  • coefficiente dell’immobile;
  • aliquota stabilita dal Comune.

Ovviamente bisognerà poi considerare eventuali esenzioni o riduzioni stabilite dal proprio Comune. Resta esente dall’IMU l’abitazione principale, ad eccezione di quelle di lusso.

coefficienti catastali per il calcolo IMU 2020 sono i seguenti:

Categoria catastaleCoefficienteTipologia di immobile
Da A/1 a A/11 (escluso A/10)160abitazioni di tipo: signorile, civile, economico, popolari, ultrapopolari, rurali, villini, ville, castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici, alloggi tipici dei luoghi
A1080Uffici o studi privati
Da B1 a B8140Collegi e convitti, case di cura e ospedali non a scopo di lucro, prigioni e riformatori, uffici pubblici, scuole e laboratori, biblioteche, musei, gallerie, accademie, circoli
C/155Negozi e botteghe
C/2, C/6, C7160Magazzini e locali di deposito, stalle, scuderie, tettoie
C/3, C/4, C/5140Laboratori per arti e mestieri, fabbricati e locali per esercizi sportivi non a scopo di lucro, stabilimenti balneari
Da D/1 a D/10 (escluso D/5)65Opifici, alberghi e pensioni, teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili, case di cura ed ospedali, fabbricati e locali per esercizi sportivi ..

Per calcolare l’IMU 2020 bisogna innanzitutto calcolare la base imponibile, con la seguente formula: Rendita Catastale + 5% x coefficiente catastale.

Alla base imponibile bisognerà applicare l’aliquota IMU stabilita dal proprio Comune.

Capiamoci di più con un utile esempio numerico.

Prendiamo ad esempio il caso del Signor Bianchi, contribuente possessore di una seconda casa nel Comune di Roma appartenente alla categoria catastale A/3 e con rendita catastale di euro 600,00.

Per il calcolo IMU 2020 bisognerà procedere nella seguente modalità:

  • rivalutazione del 5% della rendita catastale > 600 + 5% > 630,00 euro;
  • applicazione del coefficiente catastale > 630,00*160 > 100.800;
  • applicazione aliquota IMU > 100.800*10.6% > 1.068,48 euro.

bre in base alle nuove aliquote deliberate dal Comune.

Calcolo IMU 2020, dal MEF le istruzioni per calcolare l’acconto della nuova imposta sulla casa

Il MEF ha fornito alcuni chiarimenti sulla nuova IMU con la circolare n. 1/DF del 18 marzo 2020, relativi ad alcuni casi particolari.

Riportiamoli di seguito: a) 

Immobile ceduto nel corso del 2019
In tal caso l’applicazione letterale del comma 762 appena richiamato porterebbe a dover versare l’acconto 2020 sebbene in tale anno non si manifesti il presupposto impositivo. Al fine di evitare il verificarsi di una simile situazione, che comporterebbe con tutta evidenza per entrambi i soggetti del rapporto tributario un inutile aggravio di oneri connesso all’attività di liquidazione del rimborso spettante con certezza al contribuente, deve ritenersi più razionale la soluzione che tenga conto della condizione sussistente al momento del versamento, vale a dire l’assenza del presupposto impositivo. b) 

Immobile acquistato nel corso del primo semestre 2020
Il criterio stabilito dal comma 762 ai fini dell’acconto 2020 comporta che il contribuente non versi alcunché in occasione della prima rata, dal momento che nel 2019 l’IMU non è stata versata perché non sussisteva il presupposto impositivo.
Sembra percorribile anche la possibilità per il contribuente di versare l’acconto sulla base dei mesi di possesso realizzatisi nel primo semestre del 2020, tenendo conto dell’aliquota dell’IMU stabilita per l’anno precedente come previsto a regime dal comma 762.
c) 

Immobili ceduti e acquistati nelle annualità 2019 e 2020
Nell’ipotesi in cui il contribuente abbia al contempo venduto un immobile nel 2019 – ipotesi di cui alla lett. a) – e acquistato un altro immobile situato nel territorio dello stesso comune nel primo semestre del 2020 – ipotesi di cui alla lett. b) – egli dovrà comunque versare l’acconto 2020 scegliendo tra il metodo individuato dal comma 762 per l’acconto 2020 e quello previsto dalla stessa norma a regime. Nel primo caso il contribuente verserà l’acconto 2020 per l’immobile venduto nel 2019, calcolato in misura pari al 50% della somma corrisposta nel 2019 a titolo di IMU e di TASI, mentre non verserà nulla per quello acquistato nel 2020. Nel secondo caso il contribuente verserà l’acconto 2020 per l’immobile acquistato nel primo semestre 2020, calcolato sulla base dei mesi di possesso nel primo semestre del 2020 e tenendo conto dell’aliquota dell’IMU vigente per l’anno 2019, mentre non corrisponderà l’IMU per l’immobile venduto nel 2019.

Per maggiori dettagli, alleghiamo di seguito la circolare del MEF (fonte:informazionefiscale.it)

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