Indennità di frequenza 2020: requisiti, importo e come fare domanda
Indennità di frequenza 2020: limiti di reddito, importo e regole per fare domanda INPS, guida completa alla misura di sostegno riconosciuta agli invalidi minorenni.
Indennità di frequenza 2020, guida alla prestazione economica riconosciuta agli invalidi minorenni.
L’indennità di frequenza è una delle misure introdotte in favore dei soggetti con invalidità. Ne hanno diritto i minorenni, fino al compimento di 18 anni.
L’importo spettante, pari a 286,81 euro nel 2020, è riconosciuto per la frequenza di scuole, centri di educazione e formazione e richiede il rispetto di specifici requisiti di reddito.
La finalità dell’indennità di frequenza è quella di garantire un supporto economico ai ragazzi e alle ragazze disabili e con difficoltà nell’apprendimento che assume particolare importanza anche in relazione alle finalità di inserimento previste dalla legge 104.
Per poter fare domanda e ricevere l’indennità di frequenza 2020 sarà tuttavia necessario sottoporsi ad una visita medica specialistica e il diritto all’importo mensile sarà subordinato all’accertamento della disabilità da parte dei medici legali INPS.
Di seguito tutte le istruzioni pratiche per fare domanda, dai requisiti sanitari e reddituali fino alle indicazioni su cos’è e qual è l’importo riconosciuto dall’INPS per l’anno 2020.
Indennità di frequenza 2020: cos’è e chi ne ha diritto
Come sopra anticipato, l’indennità mensile di frequenza è il sostegno economico riconosciuto dall’INPS ai soggetti minorenni affetti da disabilità. L’assegno spetta fino al compimento dei 18 anni di età, ovvero precedentemente al riconoscimento delle prestazioni per invalidità parziale o totale.
Anche in questo caso, per averne diritto è necessario non solo essere disabile (requisiti sanitari) ma anche rientrare in specifici limiti di reddito. Le soglie economiche per l’acceso all’indennità di frequenza sono fissate annualmente.
Per il 2020 il limite di reddito personale annuo è fissato a 4.906,72 euro e l’importo dell’assegno mensile è pari a 286,81 euro ed è erogato per 12 mesi.
Requisiti indennità di frequenza
L’indennità mensile di frequenza spetta di minorenni ipoacusici o con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età.
I requisiti previsti per poter fare domanda sono i seguenti:
- età inferiore ai 18 anni;
- riconoscimento di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della minore età, oppure
- perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze 500, 1000, 2000 hertz.
L’indennità di frequenza è erogata tuttavia soltanto nel caso di frequenza di scuole, ambulatori o centri di formazione. Nello specifico, è richiesta la frequenza:
- continua o periodica di centri ambulatoriali, di centri diurni anche di tipo semi-residenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico e nella riabilitazione e recupero di persone portatrici di handicap;
- di scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado a partire dagli asili nido;
- di centri di formazione o addestramento professionale pubblici o privati, purché convenzionati, finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti.
L’assegno mensile è incompatibile con ricoveri, indennità di accompagnamento, indennità prevista per i ciechi parziali e con l’indennità di comunicazione prevista per i sordi prelinguali.
Oltre al rispetto del limite di reddito pari a 4.906,72 euro, sarà inoltre necessario avere cittadinanza italiana, mentre per gli stranieri sono previste le seguenti regole:
- per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del Comune di residenza;
- per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all’art. 41 TU immigrazione.
In tutti i casi è necessaria la residenza stabile ed abituale sul territorio dello Stato.
Si ricorda inoltre che ogni anno sarà necessario confermare la sussistenza dei requisiti previsti inviando apposita dichiarazione INPS online.
Domanda indennità di frequenza 2020
Per poter fare domanda e ricevere l’indennità mensile di frequenza bisognerà innanzitutto recarsi presso il proprio medico di base, che rilascerà un certificato medico introduttivo con un codice identificativo da inserire nella domanda da inoltrare all’INPS.
La domanda di “Invalidità civile – Procedure per l’accertamento del requisito sanitario (InvCiv2010)” potrà essere inviata nelle seguenti modalità:
- direttamente da sito www.inps.it, se in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto, seguendo il percorso: Servizi on line>Servizi per il cittadino>Invalidità civile: invio domanda di riconoscimento dei requisiti sanitari. Attenzione: il codice PIN da utilizzare deve essere quello del minore, non quello del genitore o del tutore;
- tramite gli enti di patronato o le associazioni di categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS), usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.
Sarà l’INPS ad inviare, dopo l’iter di accertamento dell’invalidità, il verbale di riconoscimento della minorazione e successivamente, tramite il servizio “Invalidità civile – Invio dati socio-economici e reddituali per la concessione delle prestazioni economiche”, bisognerà trasmettere all’INPS il modulo AP70 per la verifica dei requisiti socio-economici.
Anche in tal caso sarà possibile eseguire la procedura autonomamente oppure rivolgendosi a CAF o patronati.
Trasformazione indennità di frequenza in pensione o assegno invalidità
Una volta compiuti i 18 anni, l’indennità di frequenza (nel rispetto dei requisiti necessari) si trasforma in pensione o assegno di invalidità civile.
Così come illustrato dall’INPS, a partire dal 25 giugno 2014 i minori titolari di indennità di frequenza possono, entro i 6 mesi precedenti il raggiungimento della maggiore età, presentare domanda ai sensi del Decreto legge 90/2014 per il riconoscimento delle prestazioni economiche spettanti ai maggiorenni.
Anche in tal caso è necessaria la conferma dei requisiti socio-economici (invio modello AP70) e dopo la prima liquidazione provvisoria sarà necessario sottoporti a visita di accertamento sanitario.
Per un utile schema riepilogativo si rimanda alla guida alle prestazioni economiche per disabilità. (fonte:informazionefiscale.it)
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