Novità reddito di emergenza: cosa cambierà con il Decreto Agosto

In seguito al via libera da parte del Parlamento italiano in merito allo scostamento di bilancio dei 25 miliardi di euro, dal 15 agosto 2020 è entrato finalmente in vigore il nuovo decreto-legge, meglio conosciuto come Decreto Agosto. Con il nuovo decreto volto ad aiutare a fronteggiare l’emergenza Coronavirus e aiutare economicamente le famiglie italiane in difficoltà, sono state introdotte nuove misure e bonus e prorogati alcuni sostegni economici precedentemente previsti con i Decreti Cura Italia e Decreto Rilancio. Tra le novità spunta un’ulteriore proroga per il reddito di emergenza.

Con l’approvazione da parte del Parlamento italiano in relazione allo scostamento di bilancio, ben 25 miliardi andranno ad aggiungersi ai 20 miliardi di euro previsti con il decreto Cura Italia di marzo e ai 55 miliardi di euro del decreto Rilancio

Il nuovo decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020,  relativo alle Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia, denominato appunto Decreto Agosto, una volta pubblicato in Gazzetta Ufficiale ha portato numerose novità, entrate in vigore a partire dal 15 agosto 2020. 

Il Decreto Agosto ha dato il via ad una serie di nuovi bonus e sostegni economici al fine di aiutare e di risollevare le famiglie e i cittadini italiani in difficoltà economica a causa dell’emergenza sanitaria provocata dal Coronavirus. Tra le nuove disposizioni previste dal nuovo decreto-legge di agosto vi è anche un’ulteriore proroga del reddito di emergenza, una delle misure economiche introdotte con il Decreto Rilancio, che permette a migliaia di nuclei familiari in difficoltà. 

Infatti, secondo quanto disposto dal nuovo decreto-legge di agosto: Ferme restando le erogazioni già concesse del Reddito di emergenza (di seguito “Rem”) di cui all’articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

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    Cos’è il reddito di emergenza 

    Il reddito di emergenza fa parte di uno delle più famose e discusse misure economiche disposte inizialmente dal Decreto Rilancio, in particolare in riferimento all’articolo 82 del decreto-legge del 19 maggio 2020 n.34, e successivamente prorogato con il Decreto Agosto.

    Il reddito di emergenza rappresenta dunque un sostegno economico istituito dal Governo italiano al fine di aiutare a risollevare economicamente migliaia di famiglie italiane in difficoltà in seguito all’emergenza epidemiologica conseguente all’arrivo del Coronavirus. 

    Secondo quanto specificato dallo stesso Istituto INPS, questo beneficio del reddito di emergenza è riconosciuto non al singolo cittadino italiano, bensì all’interno nucleo familiare, qualora questo possegga i requisiti socio-economici indicati dall’articolo 82 del decreto-legge, commi 2, 3 e 6.

    Come funziona il REM con il nuovo Decreto Agosto

    In seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Agosto, è stata  così prevista un’ulteriore proroga del reddito di emergenza, il quale rappresenta appunto un ammortizzatore economico attraverso cui i cittadini italiani che rispondono a determinati requisiti economici e sociali potranno ricevere un assegno una tantum, con un importo che varia a partire dai 400 fino ad un massimo di 800 euro.

    Il reddito di emergenza è stato già usufruito per due mensilità, da migliaia di famiglie italiane in difficoltà economica in seguito all’arrivo del Coronavirus, che ne hanno fatto richiesta e che erano in possesso dei requisiti specificati all’interno del Decreto Rilancio. 

    Il beneficio una tantum del reddito di emergenza previsto inizialmente per i mesi di maggio e giugno 2020, è stato usufruito da parte dei nuclei familiari dei cittadini che hanno inviato la domanda entro il 31 maggio 2020.

    Ora, con il nuovo decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020, potranno accedere al reddito di emergenza tutte le famiglie italiane in difficoltà, che rispondono a determinati requisiti di reddito, purché inviino la richiesta entro la scadenza del 15 ottobre 2020.

    Le incompatibilità con il REM

    Come disposto già dal Decreto Rilancio e confermato in seguito anche dal nuovo Decreto Agosto, in merito alle incompatibilità, il reddito di emergenza non può essere in alcun modo compatibile con una qualsiasi altra indennità o benefici economici previsti per l’emergenza Coronavirus dai decreti-legge Cura Italia n.18 del 17 marzo 2020 e Rilancio n. 34 del 19 maggio 2020, anche se percepita  (sia al momento della domanda che in passato) soltanto da un unico membro del nucleo familiare.

    Inoltre non potranno beneficiare del reddito di emergenza i nuclei familiari con un componente che al momento della domanda risulti essere titolare di una pensione sia diretta che indiretta (fatta eccezione dei casi in cui si percepisce l’assegno ordinario di invalidità), o titolare di un rapporto lavorativo di tipo dipendente con una retribuzione lorda mensile superiore ai 400 euro, o ancora percettore del reddito di cittadinanza

    Quali sono gli importi del REM

    Secondo le disposizioni previste dal Decreto Rilancio e confermate con il nuovo Decreto Agosto, l’importo del reddito di emergenza non sarà uguale per tutti i nuclei familiari italiani che faranno richiesta per accedere al beneficio. 

    In effetti, l’importo del sostegno economico sotto forma di una tantum, sarà determinato sulla base del valore della scala di equivalenza, in cui verrà moltiplicato per 400 euro. 

    Tale valore della scala di equivalenza corrisponderà ad 1 quando riferito al primo componente, e sarà aumentato per la cifra 0,4 per ciascun componente maggiorenne, e per 0,2 per i membri del nucleo aventi età inferiore ai diciotto anni. Questo valore non potrà essere superiore a 2, se non per alcuni casi eccezionali in cui potrà raggiungere la cifra di 2,1, come ad esempio la presenza all’interno del nucleo familiare di un membro che presenta una condizione di disabilità grave o comunque che non sia autosufficiente. 

    Sulla base di questo calcolo, l’importo del reddito di emergenza varierà a partire da 400 euro, fino ad un massimo di 800 euro. Solo nei casi eccezionali sopra decritti, il beneficio una tantum potrebbe raggiungere l’importo di 840 euro. 

    Quali sono i requisiti per l’accesso al REM

    Secondo quanto disposto dal Decreto Rilancio prima, e successivamente confermato dal Decreto Agosto, per poter accedere al reddito di emergenza è necessario che il richiedente e il suo nucleo familiare di appartenenza rispondano a specifici requisiti. 

    A tal proposito, uno dei primi aspetti essenziali per l’accesso al REM riguarda la Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE, sia ordinario che corrente. Ai fini della valutazione dei requisiti, non potrà essere presentata l’attestazione ISEE ristretta. 

    Secondo le disposizioni, il valore ISEE per coloro che intendono presentare la domanda per accedere al reddito di emergenza non potrà superare un importo pari a 15.000 euro.

    Inoltre coloro che presentano la domanda per poter usufruire del reddito di emergenza, dovranno assicurarsi anche di avere un patrimonio mobiliare familiare di un valore inferiore ai 10.000 euro, cifra che potrà essere aumentata per ciascun componente del nucleo familiare di 5.000 euro, fino ad un valore massimo pari a 20.000 euro. 

    Come fare la domanda al reddito di emergenza

    Per poter richiedere la terza tranche del reddito di emergenza, i cittadini italiani in possesso dei requisiti economici e di residenza descritti dal decreto-legge, potranno presentare la domanda attraverso l’accesso con le proprie credenziali SPID direttamente tramite il portale dedicato dell’INPS. In alternativa, è possibile procedere all’invio della domanda per il reddito di emergenza facendo riferimento ai servizi offerti dai CAF o dai Patronati. 

    In questo caso, per poter richiedere la terza tranche prevista per il beneficio del reddito di emergenza la nuova scadenza entro cui bisognerà invierà la richiesta è quella del 15 ottobre 2020.(fonte:trend-online.com)

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