Bonus vacanze, come funziona il pagamento e quali dati inserire in fattura

Bonus vacanze, chiarimenti su modalità di pagamento alla struttura aderente e dettagli sulla documentazione: fattura elettronica, scontrino o ricevuta con importo e codice fiscale in evidenza per beneficiare dello sconto e della detrazione. I dettagli nella circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 18 del 3 luglio 2020.

Bonus vacanze, come deve essere effettuato il pagamento alla struttura perché i contribuenti possano beneficiare di sconto e detrazione e gli albergatori avere accesso al credito di imposta?

In un’unica soluzione e le operazioni devono essere documentate tramite fattura elettronica, scontrino o ricevuta con il codice fiscale del beneficiario e l’importo totale del corrispettivo dovuto alla struttura aderente.

Con la circolare numero 18 del 3 luglio 2020, l’Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti sull’applicazione del bonus vacanze soffermandosi anche su aspetti puramente operativi.

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    Bonus vacanze, come funziona il pagamento e quali dati inserire in fattura?

    Il bonus vacanze spetta ai nuclei familiari con una soglia ISEE non superiore ai 40.000 euro, tre sono gli importi previsti:

    • 500 euro se il nucleo familiare è composto da tre o più persone;
    • 300 euro se il nucleo familiare è composto da due persone;
    • 150 euro per i contribuenti singoli.

    Non tutto l’importo può essere utilizzato come sconto sul pagamento di servizi offerti in ambito nazionale da parte di imprese turistiche e ricettive, nonché di
    bed & breakfast nel periodo che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, ma solo l’80%.

    Al restante 20% si accede sotto forma di detrazione dall’imposta lorda al momento della dichiarazione dei redditi 2021.

    Perché la struttura aderente possa applicare lo sconto, che recupera a sua volta come credito di imposta, e il contribuente possa poi beneficiare anche della detrazione è necessario che il pagamento avvenga secondo le regole indicate dall’Agenzia delle Entrate nella circolare numero 18 del 3 luglio 2020:

    • l’importo del bonus sotto forma di sconto, indicato tramite il codice univoco o il QR code ottenuto tramite l’App IO, deve essere utilizzato in unica soluzione per i servizi resi da un singolo fornitore, fa eccezione solo il caso in cui i servizi accessori siano indicati nella stessa fattura da un unico fornitore;
    • il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale;
    • la fattura o il documento devono riportare il codice fiscale del soggetto che richiede il credito;
    • il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l’intervento di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

    Il pagamento a cui si applicano i benefici del bonus vacanze non può essere frazionato: “Si evidenzia che il Credito d’imposta Vacanze deve essere utilizzato in 

    un’unica soluzione, senza possibilità di frazionamento, e che non può essere oggetto di rimborso in caso di mancata fruizione del soggiorno. Pertanto nel caso in cui, per la prestazione del servizio turistico, sia emessa una fattura in acconto e una fattura a saldo, con i relativi pagamenti, il Credito d’imposta Vacanze potrà essere utilizzato solo in relazione ad uno dei due pagamenti”.

    Bonus vacanze, come deve essere effettuato il pagamento e come deve essere documentato: fattura, scontrino o ricevuta?

    Da parte dell’Agenzia delle Entrate arrivano anche istruzioni su come deve essere documentato il pagamento da parte della struttura aderente.

    Secondo quanto stabilito dalla norma, il fornitore deve emettere fattura elettronica o documento commerciale.

    Ci sono, però, alcuni soggetti che rientrano tra le strutture potenzialmente aderenti ma non hanno l’obbligo di fatturazione elettronica. Considerando questa possibilità, la circolare numero 18 del 2020 specifica che sono ammessi anche i seguenti documenti:

    • fattura o documento commerciale non elettronico;
    • scontrino fiscale;
    • ricevuta fiscale.

    E sottolinea: “Ne consegue che 

    anche i forfettari (che non emettono fattura ex art. 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127) possono applicare lo
    sconto in commento”
    .

    Il documento deve riportare il codice fiscale del componente del nucleo familiare che beneficia del bonus vacanze, colui che effettua il pagamento può non coincidere con il soggetto che fruisce dell’agevolazione, non è rilevante quale dei soggetti del nucleo sostiene la spesa.

    Il codice univoco da utilizzare, infatti, può essere richiesto da uno qualunque dei componenti del nucleo familiare, in possesso dell’identità SPID o della Carta di identità elettronica (CIE), accedendo all’app IO.

    Tutti i dettagli nel testo integrale della circolare numero 18 del 3 luglio 2020.(fonte:informazionefiscale.it)

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