Bonus 100 euro dipendenti: calcolo, istruzioni e novità

Bonus 100 euro dipendenti in smart working previsto dal Decreto Cura Italia (DL 18/2020): ecco istruzioni, calcolo e novità nella circolare 8/E dell’Agenzia delle Entrate.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 8/E pubblicata ieri dedica ampio spazio al tema del bonus 100 euro che verrà erogato ai lavoratori dipendenti che hanno lavorato in sede.

Si tratta, in particolare, di una misura di agevolazione prevista in favore di coloro che hanno dovuto spostarsi fisicamente, non potendo lavorare in smart working.

I temi trattati sono diversi:

  • il calcolo dei giorni da riparametrare per il pagamento del bonus 100 euro;
  • bonus 100 euro lavoratori dipendenti in caso di cessazione del rapporto di lavoro durante il mese di marzo 2020;
  • il caso dei lavoratori in servizio esterno;
  • bonus 100 euro per i lavoratori part time in smart working;
  • modalità di pagamento del bonus 100 euro ai dipendenti;
  • come utilizzare il credito di imposta nel modello f24 per le aziende ed i datori di lavoro.

Bonus 100 euro Decreto Cura Italia: come fare il calcolo dei giorni

La normativa che ha introdotto il cd bonus 100 euro dipendenti non prevede esplicitamente le modalità di calcolo dell’agevolazione in oggetto.

A questo proposito, l’Agenzia delle Entrate ritiene che: “In assenza di precisazioni risultanti dalla lettera della norma e/o dalla relazione illustrativa, si ritiene che al fine del 

calcolo complessivo dei giorni rilevanti ai fini della determinazione dell’importo del bonus spettante ai sensi 64 dell’articolo 63 del Decreto, 

rilevi il rapporto tra le ore effettive lavorate nel mese e le ore lavorabili come previsto contrattualmente”.

Di conseguenza, a titolo di esempio, qualora un lavoratore sia stato presente in ufficio per 70 ore sulle 140 previste ipoteticamente dal ccnl di riferimento, allora egli avrà diritto ad un bonus pari a 50 euro nel mese di marzo.

Bonus 100 euro e cessazione del rapporto di lavoro nel mese di marzo

Ci si è chiesto, inoltre, come debba avvenire l’attribuzione del bonus 100 euro ai lavoratori dipendenti di cui all’articolo 63 del Decreto 18/2020, in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel mese di marzo 2020.

Nella fattispecie, l’Agenzia delle Entrate ritiene che: “Considerato che l’importo del bonus è rapportato al numero di giorni di lavoro svolti, nel mese di marzo 2020, nella propria sede di lavoro, ai dipendenti licenziati nel predetto mese spetterà il bonus in proporzione ai giorni di lavoro svolti presso la predetta sede calcolati come illustrato al paragrafo 4.1”.

A modesto avviso di chi scrive, tuttavia, questo intervento non era strettamente necessaria ma facilmente intuibile.

Bonus 100 euro dipendenti e lavoratori in servizio esterno

Il terzo quesito cui l’Agenzia delle Entrate ha risposto in materia di bonus 100 euro ai dipendenti riguarda il tema del servizio esterno.

In particolare, ci si è chiesto se i lavoratori che sono in servizio esterno presso clienti o in missione o presso altre sedi dell’impresa o del gruppo diverse dalla propria abbiano diritto o meno alla percezione del premio di cui all’articolo 63 del Decreto.

A questo proposito, l’Agenzia delle Entrate ritiene che:

L’articolo 63 del Decreto riconosce ai lavoratori dipendenti che hanno conseguito, nell’anno precedente, un reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro, un premio di 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti presso la sede di lavoro nel mese di marzo 2020.

Tenuto conto che la ratio di tale disposizione persegue l’obiettivo di dare ristoro ai dipendenti che hanno continuato a lavorare nel mese di marzo senza poter adottare, quale misura di prevenzione, quella del lavoro agile o da remoto, si ritiene che il premio, ivi stabilito, debba essere riconosciuto anche a coloro che hanno prestato la loro attività lavorativa in trasferta presso clienti o in missioni o presso sedi secondarie dell’impresa.

Restano, invece, esclusi i dipendenti che hanno prestato la loro attività lavorativa in modalità di lavoro agile (“smart working”).

Bonus 100 euro dipendenti in part time

Buone notizie arrivano poi sul fronte dei lavoratori part time: l’Agenzia delle Entrate ritiene, infatti, che il bonus 100 euro vada rapportato per giorni, a prescindere dall’orario effettivamente svolto.

In particolare: “Sulla base della lettera della norma che rapporta l’ammontare del premio «al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro», si è dell’avviso che indipendentemente dalla tipologia di contratto, full time e part time, l’importo del bonus erogabile dovrà essere determinato 

in ragione del periodo di lavoro durante il quale il dipendente presta effettivamente l’attività lavorativa presso la propria sede.Inoltre, in considerazione della finalità della norma che vuole premiare i dipendenti che hanno continuato a prestare la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro non devono considerarsi nel rapporto – né al numeratore né al denominatore – le giornate di ferie o di malattia.In base alla medesima ratio, sono esclude dal calcolo le giornate di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni”.

Pagamento del bonus 100 euro in busta paga

Il bonus 100 euro verrà erogato in busta paga con lo stesso identico meccanismo del bonus Renzi 80 euro.

In particolare, evidenzia l’Agenzia delle Entrate, il comma 2 dell’articolo 63 del Decreto dispone, tra l’altro, che i sostituti d’imposta riconoscano, in via automatica, l’incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Di conseguenza, il bonus 100 euro non dovrà essere erogato necessariamente con le competenze stipendiali del mese di aprile 2020.

Analogamente a quanto già chiarito con riferimento alla disciplina di detassazione dei premi di risultato, si ritiene che, qualora il datore di lavoro tenuto all’erogazione del premio non sia lo stesso che abbia rilasciato la certificazione unica dei redditi per l’anno precedente, il dipendente, al fine di ottenere il premio, dovrà rilasciare al sostituto di imposta una autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui attestare l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno precedente.

Bonus 100 euro ai dipendenti: recupero in compensazione da parte delle aziende

Il bonus 100 euro verrà successivamente recuperato dalle aziende attraverso il meccanismo della compensazione in f24.

Nel modello F24, in particolare, le aziende dovranno utilizzare il codice tributo 1699, sezione erario, per l’importo pari al bonus effettivamente erogato ai dipendenti durante il mese precedente.(fonte:informazionefiscale.it)

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