Coronavirus, quarantena, malattia e paura del contagio: la gestione delle assenze dal lavoro

Coronavirus: gestione delle assenze dal lavoro, tra quarantena per le zone a rischio, malattia e auto-isolamento per paura del contagio: ecco le indicazioni della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro pubblicate il 24 febbraio 2020.

Coronavirus: come gestire le assenze dal lavoro in caso di quarantenamalattia o semplicemente auto-isolamento causato dalla paura del contagio?

L’emergenza legata alla diffusione del coronavirus suscita diversi quesiti, soprattutto sulla gestione del rapporto di lavoro e di eventuali periodi di assenza dei dipendenti.

In alcuni Comuni del Nord Italia sono state emanate specifiche ordinanze di quarantena a causa della diffusione repentina dei contagi da coronavirus, ma anche in territori in cui non si registrano attualmente casi sospetti cresce il timore.

Nei territori della zona rossa sono state sospese scadenze ed adempimenti fiscali fino alla fine del mese di marzo 2020, ed è evidente che la quotidianità delle aziende risulta fortemente compromessa dal crescente aumento di contagiati.

Sono stati segnalati diversi casi di aziende che consigliano ai propri dipendenti di restare a casa in caso di raffreddore o sintomi influenzali per limitare al massimo ogni ipotesi di diffusione della malattia.

Il lavoratore in quarantena deve essere pagato nel caso di assenza dal lavoro, si può rimanere a casa per paura del contagio e ancora, come comportarsi nel caso di divieto nell’uso dei mezzi pubblici, come treni, bus e metro?

Sono queste le domande alle quali risponde la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro che, nell’approfondimento del 24 febbraio 2020 fornisce alcune utili indicazioni sulla gestione delle assenze dal lavoro nel periodo di diffusione del coronavirus.

Coronavirus, assenze dal lavoro: le regole in caso di divieto di uscire di casa

In caso di assenza dal lavoro per via di un’ordinanza del Comune è evidente che il lavoratore non potrà recarsi sul proprio posto di lavoro. Il divieto di uscire di casa per limitare possibili contagi da coronavirus costituisce quindi causa di forza maggiore al normale svolgimento delle attività lavorative.

In questa situazione, specifica la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, si realizza la sopravvenuta impossibilità a recarsi al lavoro per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore, che resterà, dunque, a casa ma con la retribuzione pagata.

Lo stipendio sarà quindi regolarmente pagato nel caso di divieto di uscire di casa come misura di contenimento di possibili sviluppi di focolai di contagio da coronavirus.

Nei lavori in cui è possibile sarà ammesso lo smart working. Nei comuni di Lombardia e Veneto colpiti dall’emergenza coronavirus non sarà necessario nessun accordo tra datore di lavoro e lavoratore dipendente, mentre in tutti gli altri casi è necessario:

  • un accordo one-to-one siglato tra azienda e lavoratore;
  • una comunicazione obbligatoria depositata dal datore di lavoro sul sito del Ministero del Lavoro.

Coronavirus, aziende chiuse e interruzione attività lavorative: lo stipendio viene pagato. Aiuti per le imprese

Come comportarsi nelle ipotesi in cui le attività lavorative siano sospese dalla pubblica autorità o nel caso di isolamento di comuni focolaio dove si registrano elevati casi di contagio?

Anche in tal caso l’approfondimento dei Consulenti del Lavoro esclude ripercussioni per il lavoratore, che è costretto ad assentarsi dal lavoro per cause esterne dalla propria volontà.

Resta quindi il diritto a percepire lo stipendio. Considerando le evidenti ripercussioni sul fronte economico per l’azienda, potrebbe rendersi necessario il riconoscimento di specifiche agevolazioni.

Tra queste vi è la Cig, ma non solo. Stando alle ultime novità, il Governo sta predisponendo un decreto di aiuti per le imprese situate in zone colpire dall’emergenza coronavirus. Seguiranno aggiornamenti su tutte le novità che emergeranno nelle prossime ore.

Coronavirus, quarantena in caso di malattia o sintomi da contagio: indennità in base al CCNL di categoria

Nel caso di assenza dal lavoro per quarantena obbligatoria ed in caso di sviluppo di sintomi da contagio e di malattia, al lavoratore dovrà essere riconosciuta la stessa indennità spettante nel caso di ricovero per patologie o interventi.

L’assenza dal lavoro viene in questo caso assimilata alle ipotesi di malattia, con il riconoscimento quindi della retribuzione – secondo le regole stabile dal CCNL di categoria – e con il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Stessa cosa nel caso di quarantena volontaria da parte di soggetti che sono stati in contatto con persone a rischio, così come per chi è tornato da territori in cui si sono verificati elevati casi di contagio da coronavirus.

Coronavirus: non è pagata l’assenza dal lavoro per paura del contagio

La quarantena è obbligatoria e tutelata nel caso di sintomi o contatto con persone affette da coronavirus; diverso è nel caso di assenze dal lavoro per auto-isolamento non fondato da motivazioni razionali.

La paura del contagio, la “psicosi” da coronavirus, non rientra in nessuna delle ipotesi di tutela in ambito retributivo per il lavoratore che si assenta dal lavoro.

Un’assenza determinata quindi dal “timore” di essere contagiati non consente dunque di riconoscere la giustificazione della decisione e la legittimità del rifiuto di svolgere l’ordinaria attività lavorativa.

Ricorda la Fondazione Studi CdL che in tal caso si tratta di assenza ingiustificata dal luogo di lavoro, situazione da cui possono scaturire provvedimenti disciplinari che possono portare anche al licenziamento.(fonte:informazionefiscale.it)

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