Il bonus mecenati premia donazioni alle scuole e assunzione degli studenti

Bonus mecenati: donazioni alle scuole e assunzione degli studenti, per le aziende, sono la porta d’accesso agli sgravi contributivi. La nuova agevolazione, introdotta dal Decreto Crescita a partire dal 2021, si inserisce nel sistema degli incentivi per favorire l’occupazione dei giovani.

Bonus mecenati: le aziende che sostengono le scuole pubblichecon delle donazioni e favoriscono l’occupazione con l’assunzione degli studenti hanno diritto a sgravi contributivi sui contratti di lavoro. La nuova agevolazione, di cui i titolari di reddito di impresa possono beneficiare dal 2021, nasce col Decreto Crescita, e in particolare con l’articolo 49-bis “Misure per favorire l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Un altro incentivo che si inserisce in un sistema già complesso”.

3 milioni di euro per l’anno 2021 e 6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022 sono le risorse stanziate. Per i dettagli operativi si attende entro fine settembre il decreto attuativo del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Favorire e potenziare l’apprendimento delle competenze professionalirichieste dal mercato del lavoro e l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro sono i due obiettivi da raggiungere.

Bonus mecenati: sgravi contributivi per donazioni e assunzioni degli studenti

L’agevolazione, ribattezzata dal mondo del giornalismo “bonus mecenati scuole”, richiama la prassi del mecenatismo diffusa nel mondo dell’arte e si basa su un circolo virtuoso, ma non facile da innescare.

Per accedere agli sgravi contributivi, le aziende nell’arco di un anno devono riconoscere donazioni, del valore minimo di 10.000 euro, in favore di istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado con percorsi di istruzione tecnica o di istruzione professionale, anche a indirizzo agrario, e assumere, con contratti a tempo indeterminato, giovani diplomati che provengono dalle scuole che decidono di sostenere.

Come si legge nell’articolo 49-bis del DL numero 34 del 2019, il bonus mecenati consiste nel “parziale esonero dal versamento dei contributi previdenzialia carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, per un periodo massimo di dodici mesi decorrenti dalla data di assunzione”.

Stando ai dati diffusi nelle note di lettura al testo di conversione in legge del Decreto Crescita, circa 20 soggetti all’anno, tra privati e imprese, hanno versato somme pari ad almeno 10.000 euro nell’arco dei tre anni per i quali era previsto un beneficio fiscale simile a quello introdotto. Un numero che, nelle previsioni, dovrebbe crescere perché rispetto alle esperienze pregresse il nuovo bonus ha un meccanismo d’accesso più semplice.

Bonus mecenati, requisiti: come effettuare le donazioni, per quali scuole e quali interventi

titolari di reddito di impresa hanno diritto ad accedere al bonus mecenatima non possono cumulare gli sgravi con altre agevolazioni contributive previste.

Le donazioni devono essere effettuate con sistemi di pagamento tracciabilisul conto di tesoreria delle scuole ammesse a beneficiarne, istituti tecnici o professionali.

Perché le aziende possano usufruire delle agevolazioni, è necessario che le somme siano impiegate per gli interventi indicati dall’articolo 49-bis del Decreto Crescita:

  • laboratori professionalizzanti per lo sviluppo delle competenze;
  • laboratori e ambienti di apprendimento innovativi per l’utilizzo delle tecnologie;
  • ambienti digitali e innovativi per la didattica integrata;
  • attrezzature e dispositivi hardware e software per la didattica.

Il testo, infatti, stabilisce che le scuole hanno l’obbligo di pubblicare sul loro sito il totale delle erogazioni liberali ricevute per ciascun anno finanziario e di dettagliare le modalità di impiego delle risorse, indicando in maniera puntuale le attività da realizzare o in corso di realizzazione.

Per tutti i dettagli sui requisiti e sulle modalità di accesso, si attende ancora il decreto attuativo del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. (fonte:informazionefiscale.it)

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