Detrazione abbonamento mezzi pubblici nel 730/2019

Detrazione abbonamento mezzi pubblici: ecco le istruzioni per compilare il modello 730/2019 e per richiedere il rimborso Irpef del 19% degli abbonamenti di bus, metro e treni.

La detrazione dell’abbonamenti dei mezzi pubblici debutta con il modello 730/2019.

I contribuenti titolari di abbonamenti a bus, metro o treni relativi al 2018 potranno indicare in dichiarazione dei redditi la spesa sostenuta e fruire del rimborso Irpef del 19% entro specifici limiti che analizzeremo di seguito.

A reintrodurre la detrazione per gli abbonamenti di bus, metro, tram e treniè stata la Legge di Bilancio 2018 ed è proprio a partire dalle spese per gli abbonamenti sostenute dallo scorso 1° gennaio che sarà possibile fruire del bonus Irpef.

Si potrà portare in detrazione l’abbonamento non solo in relazione alla spesa sostenuta direttamente ma anche per i familiari a carico, tra cui figli e moglie, con la possibilità di beneficiare di uno sconto fiscale pari al 19% ed entro il limite di 250 euro di spesa.

Le istruzioni dettagliate sono contenute nelle regole di compilazione del modello 730/2019, che dovrà essere presentato entro il 23 luglio 2019.

Vediamo di seguito come funziona e chi ha diritto alla detrazione per gli abbonamenti dei mezzi pubblici e qual è l’importo dello sconto previsto dal bonus.

Detrazione abbonamento mezzi pubblici nel 730/2019

La detrazione degli abbonamenti dei mezzi pubblici introdotta dalla Legge di Bilancio 2018 consente di beneficiare, presentando il modello 730/2019 o la dichiarazione dei redditi con modello Unico, di uno sconto fiscale pari al 19%e per un importo massimo detraibile di 250 euro.

La novità introdotta dalla scorsa Legge di Bilancio non fa riferimento a specifiche categorie di mezzi pubblici e, pertanto, il bonus fiscale sarà richiedibile per tutti gli abbonamenti ai mezzi di trasporto, come bus, metro, treni regionali e interregionali o ad alta velocità e via di seguito.

Lo sconto verrà riconosciuto in detrazione fiscale Irpef sulle imposte dovute e dovrà quindi esser richiesto in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi.

All’interno del modello 730 le spese sostenute dovranno essere indicate nel rigo da E8 a E10 utilizzando il codice spesa 40. Per quanto riguarda le istruzioni del modello Redditi si attende ancora la pubblicazione dell’apposito provvedimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Detrazione abbonamento bus, metro e treni 2019: ecco l’importo dello sconto

Come anticipato, con l’introduzione della detrazione per gli abbonamenti ai mezzi pubblici, i contribuenti avranno diritto ad una detrazione fiscale di un massimo del 19% su 250 euro di spesa sostenuta a partire dal 1° gennaio 2018.

In sostanza, lo sconto che si potrà richiedere in detrazione sull’Irpef con il modello 730/2019 o con il modello Redditi, sarà di massimo 48 euro circa, con la possibilità di richiederlo anche per familiari, coniuge e figli a carico.

Con l’obiettivo di incentivare la mobilità sostenibile, la Legge di Bilancio 2018 ha inoltre introdotto la possibilità, per i datori di lavoro, di portare in deduzione totale le somme erogate a titolo di rimborso per i propri dipendenti pendolari e per i familiari.

L’importo che bisognerà indicare in dichiarazione dei redditi deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 40.

Così come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, non possono essere indicate le spese sostenute nel 2018 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir” (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 40.

Deduzione totale rimborso abbonamenti per i datori di lavoro

Nel testo della Legge di Bilancio 2018 si legge che a partire dal 1° gennaio le agevolazioni riguardano anche per i datori di lavoro.

Le spese sostenute dalle aziende per il rimborso dei titoli di viaggio acquistati dai lavoratori e familiari non concorreranno alla formazione del reddito da lavoro dipendente, inserendo la nuova agevolazione al comma 2 dell’art. 51 del TUIR.

I datori di lavoro potranno dunque portare l’importo di spesa sostenuto per rimborsare i lavoratori pendolari in deduzione totale, in quanto inclusi nei costi sostenuti per l’esercizio della propria attività d’impresa.(fonte:informazionefiscale.it)

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