Il voucher baby sitter svanisce: le istruzioni INPS per le domande del 2018

Voucher baby sitter e contributo asili nido solo fino al 2018: la Legge di Bilancio non ha previsto nessuna proroga dell’agevolazione per il 2019. Nel messaggio INPS n. 1353 le istruzioni per le mamme che hanno presentato domanda entro il 31 dicembre 2018.

Il voucher baby sitter e contributo asili nido si è estinto con l’arrivo del nuovo anno: la Legge di Bilancio non ha previsto nessuna proroga del contributo per il 2019. Ma c’è ancora chi ne ha diritto. Con il messaggio numero 1353 del 3 aprile 2019, l’INPS fornisce istruzioni alle mamme che hanno presentato domanda entro il 31 dicembre 2018.

Grazie alla legge numero 92 del 2012, le donne lavoratrici, rinunciando al congedo parentale, avevano diritto a un bonus per pagare i servizi di baby sitting oppure a un contributo per coprire le spese dell’asilo nido, per un massimo di sei mesi e per un importo fino a 600 euro.

Per le lavoratrici autonome e per le imprenditrici, invece, il contributo veniva erogato per un periodo massimo di tre mesi.

Il voucher baby sitter svanisce: le istruzioni INPS per le domande ricevute nel 2018

La Legge di bilancio 2019 non ha previsto il rinnovo del beneficio “contributo per i servizi di baby-sitting e per i servizi all’infanzia”, previsto dall’articolo 4, comma 24, lettera b), della legge numero 92 del 28 giugno 2012.

Il sostegno era stato introdotto in via sperimentale per il triennio 2013-2015 e prorogato per il biennio 2017-2018, mentre dal 1° gennaio 2019 le madri lavoratrici non possono più richiederlo.

Con il messaggio numero 1353, l’INPS fornisce informazioni utili alle donne che hanno presentato domanda nell’ultimo periodo utile, ovvero entro il 31 dicembre 2018.

Nel messaggio si legge: “Le madri beneficiarie potranno usufruire delle 

prestazioni lavorativeper i servizi di baby-sitting 

entro il 31 dicembre 2019, con possibilità di dichiarare le stesse in procedura entro il 29 febbraio 2020 nell’apposita sezione del Libretto Famiglia, secondo le disposizioni di cui al messaggio n. 1428 del 30 marzo 2018.Si precisa che la c.d. appropriazione del bonus (anche per le domande in istruttoria alla data del presente messaggio) e l’utilizzo dello stesso sarà possibile improrogabilmente entro il 31 dicembre 2019. In ogni caso, non è possibile lo svolgimento delle prestazioni lavorative per i servizi di baby-sitting oltre la data del 31 dicembre 2019”.

E per quanto riguarda gli asili nido, il termine per la fruizione scade ancora prima: “Il contributo per far fronte agli oneri degli asili nido potrà essere fruito fino alla data del 

31 luglio 2019, termine oltre il quale non saranno prese in considerazioni le richieste di pagamento inviate dagli asili nido per periodi di fruizione dei servizi per l’infanzia successivi a tale termine”.

Voucher baby sitter e contributo asilo nido: i mesi non fruiti si compensano con il congedo parentale

Cosa succede se, entro i termini stabiliti dall’INPS, restano ancora dei mesi di beneficio non fruito?

Nel messaggio si legge che, nel caso in cui residuassero mesi interi di voucher baby sitter o di contributi asili nido di cui non si è beneficiato, questi saranno considerati oggetto di rinuncia e scatterà il ripristino dei corrispondenti mesi interi di congedo parentale.

Per effettuare il giusto calcolo dei periodi non più coperti dall’agevolazione, l’INPS chiarisce: “A tal proposito, si ribadisce che il beneficio in questione è divisibile solo per 

frazioni mensili e pertanto, a titolo esemplificativo, nel caso di lavoratrice che abbia ottenuto un contributo baby-sitting di tre mesi (importo 1.800 euro) e abbia utilizzato il contributo, al 31 dicembre 2019, per un importo pari a 610 euro, si considera oggetto di rinuncia un solo mese, mentre gli altri due si considerano entrambi fruiti in ragione del superamento dell’importo di 600 euro, che determina l’impossibilità di frazionare il secondo mese di fruizione”.(fonte:informazionefiscale.it)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *