Contratto di sostituzione: sgravio del 50% per le imprese

Contratto di sostituzione per maternità: alle imprese spetta uno sgravio del 50% per i contratti a tempo determinato finalizzati a sostituire lavoratori in congedo. Ecco requisiti e come beneficiare degli incentivi.

Contratto di sostituzione per maternità e congedo con sgravio fino al 50% per le imprese.

Le aziende che effettuano nuove assunzioni con finalità sostitutiva di lavoratori in congedo di maternità, parentale o di paternità, spetta un bonus pari alla metà dei contributi dovuti, nel rispetto di specifici requisiti.

Il bonus per la sostituzione di lavoratori in congedo rientra nel capitolo degli incentivi per le imprese, misure per le quali il MISE ha pubblicato un portale ed una guida specifica.

La stipula di contratti di sostituzione è molto frequente e l’introduzione di uno sgravio contributivo del 50%, disciplinato dalle legge 8 marzo 2000, n. 53, rappresenta una delle misure di sostegno a maternità e paternità ad oggi in vigore.

Vediamo di seguito i requisiti richiesti all’impresa, le regole in merito ai contratti di sostituzione e la durata del bonus contributivo riconosciuto.

Contratto di sostituzione di dipendenti in congedo di maternità o paternità: come funziona

Il contratto di sostituzione di dipendenti in congedo di maternità, paternità o in congedo parentale consente alle imprese di accedere ad un bonus contributivo del 50%, subordinato tuttavia al rispetto di specifici requisiti.

È bene sottolineare che proprio per via della finalità sostitutiva, si tratta di contratti a tempo determinato e che, ai fini del riconoscimento del bonus per le assunzioni, possono essere anche stipulati anche mediante agenzia.

Il contratto di sostituzione a termine consente al datore di lavoro di avviare nuovi rapporti di lavoro che si concludono automaticamente quando il lavoratore sostituito rientra al lavoro.

Lo sgravio contributivo del 50% è tuttavia rivolto soltanto alle imprese con meno di 20 dipendenti e per un periodo di tempo limitato.

Contratto di sostituzione per le imprese con meno di 20 dipendenti: le regole per il calcolo

Nel calcolo del numero massimo di dipendenti e quindi per la verifica del rispetto del requisito dimensionale, le imprese dovranno considerare i seguenti lavoratori:

  • dirigenti,
  • lavoratori a domicilio;
  • lavoratori a tempo determinato ed indeterminato;
  • lavoratori assenti ma retribuiti (maternità, malattia, ecc) o i relativi sostituti.

I lavoratori a tempo parziale dovranno essere calcolati pro quota, mentre quelli a tempo intermittente in proporzione alle giornate lavorate nei sei mesi precedenti.

Non rientrano nel calcolo invece:

  • apprendisti;
  • dipendenti che svolgono lavori socialmente utili o di pubblica utilità;
  • collaboratori, lavoratori occasionali e, in genere, tutti i lavoratori che non hanno un contratto di tipo subordinato.

Sarà il datore di lavoro ad autocertificare il rispetto di tale limite numerico così come sarà egli a dover indicare che l’assunzione è effettuata per finalità sostitutive.

Sgravio contratto di sostituzione: durata massima di 12 mesi

Le aziende che hanno alle dipendenze meno di 20 addetti potranno fruire dello sgravio contributivo fino al compimento di un anno di età del figlio del dipendente in astensione, ovvero fino ad un anno dalla data di ingresso in famiglia nel caso di adozione o affidamento.

Sono al massimo 12 i mesi in cui spetta l’agevolazione, fermo restando che il primo riferimento da considerare è la durata del congedo di maternità o del congedo parentale del dipendente assunto.

Sostituzione anche con due lavoratori con contratto part-time

L’impresa può utilizzare le modalità ritenute da essa più idonee alla sostituzione del lavoratore in congedo.

Possono infatti essere stipulati anche due diversi contratti part-time. In tal caso, per il riconoscimento dello sgravio, è importante che la somma dell’orario di lavoro dei due o più assunti sia pari a quella del lavoratore sostituito.

Inoltre non è necessario che il lavoratore in sostituzione abbia la medesima qualifica del sostituito perché, come confermato dall’INPS (messaggio n.28/2001) il datore di lavoro può riorganizzare l’attività lavorativa e quindi affidare ad altri dipendenti i compiti del lavoratore in congedo, in totale libertà.(fonte informazionefiscale)

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